Scia di somministrazione.... Il preposto indica quale requisito professionale di avere esercitato negli ultimi 8 anni l'attività di panificio, non indicando però gli estremi di registrazione al rea come prevede il modello in "impresainungiorno" nè tantomeno copia del documento di identità.
1) L'aver esercitato come panificatore (attività artigiana) è requisito abilitante alla somministrazione?
2) Non avendo indicato gli estremi del Rea e il documento di identità, in ogni caso, rende la pratica irrecevibile (o in alternativa conformabile)?
[color=red][b]1) L'aver esercitato come panificatore (attività artigiana) è requisito abilitante alla somministrazione?[/b][/color]
Sì, lo ha chiarito il MiSE dopo la modifica del 2012. La legge (art. 71 del d.lgs. n. 59/2010) parla di attività di vendita o preparazione presse imprese alimentari, senza specificare se siano imprese commerciali o artigiane. Far tante simili, vedi questa risoluzione:
https://www.mise.gov.it/attachments/article/2034398/11819praticacomm.pdf
[color=red][b]2) Non avendo indicato gli estremi del Rea e il documento di identità, in ogni caso, rende la pratica irrecevibile (o in alternativa conformabile)?[/b][/color]
Qui si apre una serie di ipotesi in funzione di vari particolari che andrebbero verificati bene. Sarebbe lunga e non può essere affrontata sul forum
Diciamo che di fronte ad una SCIA, ciò che è conformabile non è la SCIA ma l’attività svolta. Mi spiego. L’art. 19, comma 3 della legge 241/90 quando parla dei requisiti si riferisce a quelli che la legge prevede per lo svolgimento dell’attività. La SCIA deve essere completa e regolare fin dall’inizio. La legge indicata un termine superiore a 30 gg per la eventuale conformazione. Un termine così perché il soggetto deve acquisire, nel concreto, qualcosa che non ha (che tu hai verificato che non ha): un requisito personale, una conformità, un certo requisito fisico dei locali, ecc.
Differentemente dalla semplice notifica, la SCIA deve essere corredata da dichiarazioni sostitutive e asseverazioni (là dove espressamente previste). In assenza dei contenuti obbligatori la SCIA è incompleta e non idonea, quindi improcedibile: dichiarazione di inefficacia con divieto prosecuzione attività entro pochissimi giorni. Il privato può ripresentare una SCIA completa anche un secondo dopo aver ricevuto la comunicazione dal comune (nel concreto, quindi, potrebbe a che non accadere nulla se il privato è “sveglio”)
Lo stesso dicasi per la mancanza dei contenuti “formali”: se manca la firma, ad esempio, la SCIA è improcedibile/irricevibile.
Incrocia con l’art. 43 del DPR 445/2000: la PA acquisisce d’ufficio ciò che è sostituto dalla dichiarazione ma previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In sintesi, la dichiarazione sostitutiva sul lavoro svolto è accettabile ma deve riportare gli elementi utili alla verifica affinché la PA possa effettivamente procedere al controllo: quale CCIAA interpellare, ecc.
Sul documento occorrerebbe vedere cosa dice di preciso il portale che può rappresentare un sistema a sé stante rispetto al CAD (d.lgs. n. 82/2005). In assenza di indicazioni precise all’interno di “impresa in un giorno”, ti devi rifare ai 4 modi di presentare le pratiche in via telematica ai sensi dell’art. 65, comma 1 del d.lgs. n. 65/2005 (attento a vedere la versione attuale del CAD). Se anche un modo è verificato allora la pratica è ok
In generale, la firma digitale sostituisce i documenti di identità. Però, per i conferenti procura, quando non hanno la firma digitale, occorrerebbe allegare il documento di identità valido alla stessa procura nonché procedere alla firma olografa.