Il gestore di uno stabilimento balneare oltre alla compilazione del modulo client, deve fare sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva al cliente, in cui la parte dichiara di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi? Nel modulo clienti perché non va inserito il numero di cellulare del cliente? Se gentilmente può dettagliatamente rispondere, grazie Dottore
riferimento id:54948
Il gestore di uno stabilimento balneare oltre alla compilazione del modulo client, deve fare sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva al cliente, in cui la parte dichiara di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi? Nel modulo clienti perché non va inserito il numero di cellulare del cliente? Se gentilmente può dettagliatamente rispondere, grazie Dottore
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La disciplina NON prevede (nè consente) di prendere dichiarazioni sostitutive.
O si misura la febbre e non si fa accedere chi supera i 37,5 o non si prende e chiunque entra.
[b]Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in
caso di temperatura >37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita
l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà
invitato a rivolgersi al proprio medico[/b]
Perché nel modulo clienti non va indicato il numero di cellulare?
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Perché nel modulo clienti non va indicato il numero di cellulare?
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Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
Articolo 5
Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a)
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b)
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c)
[color=red][b]adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
[/b][/color]
d)
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f)
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).