E' scritto da qualche parte (legge, regolamento, ecc.) che le strutture ricettive possono avere apertura stagionale?
Se sì per quale periodo, min 60gg max 180gg come per la somministrazione?
Una nostra Associazione di categoria mi ha inviato la nota allegata ma credo sia riferita più che altro ad aspetti fiscali.
1) non serve cercare una norma che CONSENTE di svolgere una attività in forma stagionale. Occorre trovare una norma che lo vieti e questa manca
2) la possibilità di esercizio "stagionale" o meglio dire NON CONTINUATIVO durante l'anno deriva dalla norma che non prevede una decadenza per la chiusura dell'attività con il solo obbligo di comunicazione della chiusura per oltre 30 giorni.
QUINDI, di fatto, una struttura può scegliere di aprire quando vuole fermo restando che se chiude per più di 30 giorni ne deve dare comunicazione.
Eccoci alla stagionalità. A questo punto la cosiddetta stagionalità NON ESISTE più sotto il profilo amministrativo (uno può aprire un mese l'anno, due mesi, 6 mesi eccc.....) mentre rimane rilevante ai fini fiscali e contributivi (anche per le tasse comunali tipo TARSU e TIA)
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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
99. (art. 97 T.U. 1926). - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore