Data: 2020-06-29 12:19:15

attività di spa ed estetica in affittacamere

Buongiorno,
nel 2016 la P.M. ha elevato un verbale nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di affittacamere per aver violato l'art. 7 comma 1 della Legge Regionale 28/2004 in quanto esercitava attività di estetica nella struttura ricettiva, applicando la sanzione prevista dall'art. 12 comma 1.
Nell'attività era presente un'area spa dove personale esterno svolgeva servizi estetici
(pagando però il pacchetto alla struttura).
Nelle  memorie difensive il soggetto sostiene che , i servizi per i clienti (area benessere) rientrino pienamente nei servizi complementari previsti dall'art. 55 della Legge Regionale 42/2000.
A nostro avviso, un'area relax a disposizione degli ospiti era ammissibile (dalla normativa in vigore all'epoca) ma il pacchetto "massaggi" offerto ai clienti e pagato direttamente al gestore dell'affittacamere non può ritenersi un servizio complementare.
Siamo in fase di emissione di ordinanza di ingiunzione, dove possiamo trovare una definizione esatta dei servizi complementari previsti dall'art. 55 della L.R. 42/2000 per poter motivare più dettagliatamente l'ordinanza (escludendo pertanto la fattispecie)

riferimento id:54884

Data: 2020-06-30 07:43:59

Re:attività di spa ed estetica in affittacamere


Buongiorno,
nel 2016 la P.M. ha elevato un verbale nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di affittacamere per aver violato l'art. 7 comma 1 della Legge Regionale 28/2004 in quanto esercitava attività di estetica nella struttura ricettiva, applicando la sanzione prevista dall'art. 12 comma 1.
Nell'attività era presente un'area spa dove personale esterno svolgeva servizi estetici
(pagando però il pacchetto alla struttura).
Nelle  memorie difensive il soggetto sostiene che , i servizi per i clienti (area benessere) rientrino pienamente nei servizi complementari previsti dall'art. 55 della Legge Regionale 42/2000.
A nostro avviso, un'area relax a disposizione degli ospiti era ammissibile (dalla normativa in vigore all'epoca) ma il pacchetto "massaggi" offerto ai clienti e pagato direttamente al gestore dell'affittacamere non può ritenersi un servizio complementare.
Siamo in fase di emissione di ordinanza di ingiunzione, dove possiamo trovare una definizione esatta dei servizi complementari previsti dall'art. 55 della L.R. 42/2000 per poter motivare più dettagliatamente l'ordinanza (escludendo pertanto la fattispecie)
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Non vi sono riferimenti specifici.
Qualora l'attività in questione:
- sia riservata agli alloggiati
- non sia fruibile da soggetti esterni
- non sia autonomamente pubblicizzata all'esterno

a mio avviso può ricadere nei servizi complementari di un affittacamere.

riferimento id:54884

Data: 2020-06-30 20:18:37

Re:attività di spa ed estetica in affittacamere

Se si trattava di un'affittacamere professionale e si rivolgeva ai clienti proponendo un sevizio aggiuntivo, questo poteva essere ben compreso fra i "servizi complementari" dell'art. 55. I servizi complementari, per affinità, potevano essere considerati quelli tipici della ricezione in senso lato. Detto questo, il fatto che la fattispcie fosse un servizio complementare ammesso dalla legge, nulla aggiunge o toglie allla necessità di una SCIA per attività estetica con la dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali. Casomai è da vedere chi esercitata l'attività, cioè chi doveva presentare la SCIA

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