L'esercente di una rivendita di tabacchi e punto non esclusivo di stampa vorrebbe installare un frigo per la vendita di bevande confezionate. La normativa regionale, da ultimo la L.R. 12/2011 art. 9 comma 2 b) consente ai punti esclusivi di stampa la vendita di pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati; La tabella speciale per le rivendite di generi di monopolio contempla la vendita di pastigliaggi ma non di bevande. Pertanto dal confronto con le normative delle rispettive attività sembrerebbe non possibile tale vendita. Qualora l'esercente intendesse vendere bevande confezionate dovrebbe presentare DUA, notifica igienico sanitaria e possedere il requisito professionale. Grazie.
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L'esercente di una rivendita di tabacchi e punto non esclusivo di stampa vorrebbe installare un frigo per la vendita di bevande confezionate. La normativa regionale, da ultimo la L.R. 12/2011 art. 9 comma 2 b) consente ai punti esclusivi di stampa la vendita di pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati; La tabella speciale per le rivendite di generi di monopolio contempla la vendita di pastigliaggi ma non di bevande. Pertanto dal confronto con le normative delle rispettive attività sembrerebbe non possibile tale vendita. Qualora l'esercente intendesse vendere bevande confezionate dovrebbe presentare DUA, notifica igienico sanitaria e possedere il requisito professionale. Grazie.
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Certo, possono tranquillamente farlo con DUA e notifica