Data: 2012-05-25 08:33:03

trattenimenti musicali e danzanti negli e.p.

Ciao Simone,
In base alle ultime disposizioni si sa che se un esercizio pubblico intende svolgere, occasionalmente o non,  attività di trattenimento, non dovrà più munirsi di alcuna autorizzazione né presentare alcuna S.C.I.A. ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S., ma dovrà comunque rispettare le condizioni previste dal D.M. in materia di prevenzione incendi (titolo XI) se l’affluenza è inferiore a 100 persone e presentare una valutazione di impatto acustico o in alternativa una autocertificazione.
Faccio ora l’esempio di un bar che anziché fare solo musica d’ascolto voglia  organizzare qualche serata danzante o una sfilata di moda all’interno del proprio esercizio, magari anche con pubblicizzazione dell’evento e aumento dei prezzi.
Per quest'ultimo caso, visto che l’intrattenimento rimane comunque attività complementare e occasionale, occorre la licenza art. 68 tulps oppure come già detto è sufficiente il rispetto delle norme di cui al titolo XI del d.m. del 96 per la prevenzione incendi  e la V.I.A.?
Alcuni esercenti, per lo svolgimento di detti eventi, ci chiedono l’autorizzazione alla protrazione dell’orario di cessazione dell’attività musicale (nel mio comune è ancora in vigore una ordinanza che stabilisce l’orario musicale sia all’aperto (fino alle ore 24.00) che al chiuso(fino alle ore 1.00).
Ma essendo stati liberalizzati gli orari degli esercizi pubblici è possibile, di conseguenza, ritenere liberalizzati anche gli orari per la musica e/o trattenimenti vari che si svolgono all’interno degli stessi?


riferimento id:5487

Data: 2012-05-26 06:25:17

Re:trattenimenti musicali e danzanti negli e.p.

Per quest'ultimo caso, visto che l’intrattenimento rimane comunque attività complementare e occasionale, occorre la licenza art. 68 tulps oppure come già detto è sufficiente il rispetto delle norme di cui al titolo XI del d.m. del 96 per la prevenzione incendi  e la V.I.A.?
[color=red]La liberalizzazione è COMPLETA e vale sia per attività occasionale che per attività continuative. Sia per attività di piccola entità che per attività rilevanti purchè l'attività di somministrazione rimanga prevalente.
Quindi non servono autorizzazioni o scia[/color]

Alcuni esercenti, per lo svolgimento di detti eventi, ci chiedono l’autorizzazione alla protrazione dell’orario di cessazione dell’attività musicale (nel mio comune è ancora in vigore una ordinanza che stabilisce l’orario musicale sia all’aperto (fino alle ore 24.00) che al chiuso(fino alle ore 1.00).
[color=red]La liberalizzazione degli orari riguarda la sola attività principale di somministrazione. Una eventuale ordinanza limitativa dell'attività musicale deve ritenersi vigente e compatibile con la sopravvenuta normativa. Per cui occorre una specifica autorizzazione o, se ritenete, una specifica ordinanza di eliminazione di detti vincoli, per poter superare i citati limiti di orario.
Tale ordinanza infatti non disciplina l'attività sotto il profilo economico ma i suoi riflessi ambientali[/color]

Ma essendo stati liberalizzati gli orari degli esercizi pubblici è possibile, di conseguenza, ritenere liberalizzati anche gli orari per la musica e/o trattenimenti vari che si svolgono all’interno degli stessi?
[color=red]No, sono due cose distinte[/color]

riferimento id:5487

Data: 2016-10-07 05:34:06

Re:trattenimenti musicali e danzanti negli e.p.

TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica

[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14590333_10211474249361152_2756922726765660460_n.jpg?oh=7b949086992f21566bcb60038aef5821&oe=5866C23C[/img]

[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]

Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.

http://buff.ly/2d7DUtr

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