Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento.
In ipotesi di dissesto finanziario ed attivazione della procedura semplificata, l'osl, a mente del comma 4 dell'art. 258 TUEL, accantona il 50% delle somme per le quali non vi è stata accettazione della transazione. Cosa si intende per 'accantonamento'? Il creditore, mi chiedo, a procedura di dissesto conclusa ha 'conservato' il diritto a recuperare interamente l'importo del credito dall'ente risanato e può fare affidamento sul 50% accantonato e certo?
Grazie a chiunque voglia fornirmi chiarimenti
Assolutamente è così...in caso di non adesione alla proposta dell'OSL il 50% del credito viene accantonato nella massa passiva ed è la parte certa del credito...
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