Burl Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 24 giugno 2020
[b]Errata corrige[/b]
Delibera Giunta regionale 18 maggio 2020 - n. XI/3147 - Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive a fronte delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, pubblicata sul BURL n. 21 serie ordinaria del 22 maggio 2020
Al punto 2 del dispositivo, dopo le parole: «la possibilità:» vanno inserite le seguenti:
− di sospendere fino al 30 luglio 2020, previa informazione all’Autorità Competente e di Controllo, degli adempimenti relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni, con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne, fermo restando, da parte dei Gestori delle installazioni in esercizio, il mantenimento e, sulla base di quanto previsto nelle singole autorizzazioni, la registrazione delle ordinarie attività di controllo, gestione e manutenzione degli impianti necessarie al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza degli stessi anche in relazione al contenimento degli impatti ambientali, nonché – ove previsti – il mantenimento in funzione dei Sistemi di Analisi o Monitoraggio alle Emissioni (SAE o SME) o di altri sistemi di controllo in continuo;
− di differire, per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione alle Autorità competenti e di Controllo da parte del Gestore dell’installazione, i termini relativi a ulteriori adempimenti derivanti da prescrizioni contenute nell’autorizzazione in possesso, la cui ottemperanza è prevista nel periodo 23 febbraio - 30 luglio del corrente anno, che richiedono la realizzazione di interventi di adeguamento, l’esecuzione di piani di miglioramento, la trasmissione di ulteriori documentazioni/relazioni, l’installazione/revamping di nuovi impianti, in particolare laddove per il relativo compimento sia necessario ricorrere a personale di società esterne; la suddetta comunicazione ha effetto di modifica non sostanziale, pertanto, salvo diverse indicazioni da parte dell’Autorità Competente, assume efficacia decorsi i tempi previsti dalle normative settoriali interessate; in casi particolari, potrà essere prevista una proroga ulteriore dei termini