Si sottopone il seguente quesito:
Il titolare di posteggio al mercato settimanale ha dato in gestione l'attività. Dopo sei mesi il contratto di fitto e' stato risolto e il titolare ne ha richiesto la re-intestazione. A distanza di una settimana presenta un nuovo contratto di fitto, stipulato con altro soggetto.
E' possibile procedere al subentro, o il titolare ha l'obbligo di esercitare per almeno novanta giorni, come si desume dalla lettura dell'art. 54 L.R. Regione Lazio n. 22/19 (Testo Unico del Commercio)?
È un aspetto da definire nel regolamento comunale proprio in funzione di casi come quello che citi. In ogni caso, Quando il proprietario di azienda interrompe un affitto di azienda con Tizio e procede ad altro affitto con Caio, Caio può comunicare il subingresso direttamente senza che il proprietario debba comunicare la reintestazione. Sul punto puoi vedi la circolare del MiSE n. 13477/2015 e n. 79946/2015: il MiSE prende atto che la reintestazione non è dovuta a fronte di una nuova affitto di azienda. Detto questo, la condizione dei “90 gg” di cui all’art. 54, comma 2, lett. c) la puoi ritenere soddisfatta se il precedente conduttore (…ovvero da un gestore…) ha lavorato per almeno 90 gg
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