Data: 2012-05-25 07:21:46

L. 18-5-2012 n. 62: modifiche al dl 1/2012 e al dl 211/2011

L. 18-5-2012 n. 62
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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riferimento id:5483

Data: 2012-05-26 06:18:29

LEGGE 18 maggio 2012 , n. 62 - testo

LEGGE 18 maggio 2012 , n. 62
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  24  marzo
2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. (12G0085)
 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA




                              Promulga


la seguente legge:
                              Art. 1


  1. Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente  disposizioni
urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' convertito in legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 18 maggio 2012



                            NAPOLITANO




                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Severino


                        LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 3221).
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  (Monti)  e
dal Ministro dell'economia e finanze (Monti) il 24 marzo 2012.
    Assegnato alla 10ª Commissione (Industria), in sede referente, il
26 marzo 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.
    Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali),  in  sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 27
marzo 2012.
    Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 28  marzo,
3, 4, 17, 18 e 24 aprile 2012.
    Esaminato in Aula il 29 marzo, 17 aprile 2012 ed approvato  il  2
maggio 2012.
Camera dei deputati: (atto n.5178).
    Assegnato alla VI Commissione (Finanze), in sede  referente,  l'8
maggio 2012 con pareri del  Comitato  per  la  legislazione  e  delle
Commissioni I, II, V, IX, X e XI .
    Esaminato dalla VI Commissione, in sede referente, l'8,  9  e  10
maggio 2012
    Esaminato in Aula il 14, 15, 16 maggio 2012 ed  approvato  il  17
maggio 2012

       
     
                                                            Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  24
                          MARZO 2012, N. 29


    All'articolo 1:
      al comma 1, lettera a), le parole da:  «al  comma  1»  fino  a:
«"stipulate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  comma  1  sono
aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  stipulate»  e  dopo  le
parole: «Comitato interministeriale per il credito  e  il  risparmio»
sono aggiunte le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti  e
immediatamente comparabili»;
      al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      «b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      "1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  senza  oneri  per  la  finanza  pubblica  e
avvalendosi delle strutture del predetto Ministero,  un  Osservatorio
sull'erogazione del credito e  sulle  relative  condizioni  da  parte
delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese
micro, piccole, medie e  a  quelle  giovanili  e  femminili,  nonche'
sull'attuazione  degli  accordi  o  protocolli  volti  a  sostenere
l'accesso al credito  dei  medesimi  soggetti.  Nell'ambito  di  tali
attivita' l'Osservatorio analizza anche tassi,  commissioni  e  altre
condizioni  accessorie,  articolando  l'informazione  a  livello
settoriale, geografico e dimensionale.  All'Osservatorio  partecipano
due rappresentanti del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello  sviluppo
economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio
partecipano  altresi'  un  rappresentante  delle  associazioni  dei
consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e  degli
utenti, un rappresentante dell'Associazione  bancaria  italiana,  tre
rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale  e  un  rappresentante  degli
organismi di societa' finanziarie regionali. La  partecipazione  alle
attivita' dell'Osservatorio non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
      1-ter. L'Osservatorio monitora  l'andamento  dei  finanziamenti
erogati  dal  settore  bancario  e  finanziario  e  delle  relative
condizioni con riguardo ai soggetti di cui  al  comma  1-bis.  A  tal
fine, l'Osservatorio puo' richiedere alla Banca  d'Italia,  anche  su
base periodica, dati  sui  finanziamenti  erogati  e  sulle  relative
condizioni  applicate.  L'Osservatorio  semestralmente  elabora  le
segnalazioni e le informazioni  ricevute,  analizza  l'attuazione  di
accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula
eventuali proposte in un 'Dossier sul  credito'  che  viene  messo  a
disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
      1-quater.  L'Osservatorio  promuove  la  formulazione  delle
migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento  alle
imprese,  alle  famiglie  e  ai  consumatori  volte  a  favorire  un
miglioramento delle condizioni di accesso al  credito,  in  relazione
alle specifiche situazioni locali.
      1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il  prefetto
segnala  all'Arbitro  bancario  finanziario,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
1º settembre 1993,  n.  385,  specifiche  problematiche  relative  ad
operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene  a
seguito di istanza del cliente in  forma  riservata  e  dopo  che  il
prefetto ha invitato la banca in questione,  previa  informativa  sul
merito  dell'istanza,  a  fornire  una  risposta  argomentata  sulla
meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia  non  oltre  trenta
giorni dalla segnalazione"»;
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre  1993,  n.  385,  dopo  le  parole:  "L'ammontare  della
commissione" sono inserite le seguenti: ",  determinata  in  coerenza
con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie
di apertura di  credito  e  con  particolare  riguardo  per  i  conti
correnti,".
      1-ter. La commissione di cui al comma 2  dell'articolo  117-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.
385, non si applica alle  famiglie  consumatrici  titolari  di  conto
corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a  500  euro  in
assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido,  per  un  solo
periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di
sette giorni consecutivi.
      1-quater. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole:
"disposizioni applicative del presente  articolo"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  ivi  comprese  quelle  in  materia  di  trasparenza  e
comparabilita',".
      1-quinquies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, le parole da: "alla elaborazione di un  rating  di
legalita'" fino alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:
"alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di  parte,  di  un
rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio  nazionale
che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro,  riferito
alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e
le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Al  fine
dell'attribuzione del rating, possono essere chieste  informazioni  a
tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating  attribuito  si  tiene
conto  in  sede  di  concessione  di  finanziamenti  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, nonche' in  sede  di  accesso  al  credito
bancario, secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Gli  istituti  di  credito  che
omettono di tener conto del rating attribuito in sede di  concessione
dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere  alla  Banca
d'Italia una dettagliata  relazione  sulle  ragioni  della  decisione
assunta"»;
      il comma 2 e' soppresso;
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
      «2-bis.  In  ragione  della  necessita'  di  coordinamento
legislativo  e  di  adeguamento  tempestivo  alle  disposizioni
dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti  modificazioni  all'articolo
1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:
      a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro"
e' sostituita dalla seguente: "due";
      b) il quinto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ciascun
senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando  un  nominativo
per il consiglio"».
    Nel titolo, le parole: «e al decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214» sono sostituite dalle seguenti: «e  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, nonche' modifiche alla legge 31 luglio  1997,
n. 249».

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