Laddove sia intervenuta una risoluzione contrattuale di un appalto di lavori e siano state applicate penali per ritardo per negligenza, si richiede una delucidazione in merito alla quantificazione dei debiti/crediti in capo all'appaltatore.
In particolare qualora l'appaltatore, ad esempio, ha un credito imponibile per le lavorazioni effettuate pari a 1000 Euro ed una quantificazione delle penali pari a 5000 Euro, precisato inoltre che a norma dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972 le penali sono esenti dall'applicazione dell'IVA, la decurtazione delle penali dovrà avvenire sulla base imponibile (1000 Euro) o sull'importo comprensivo di Iva (1000 Euro + iva aliquota al 10%)? Grazie.
Naturalmente sempre sulla base imponibile in quanto l’IVA è sempre un debito verso lo stato.
riferimento id:54794