Salve,
Vorrei capire la differenza tra atti presupposti e atti anteriori del procedimento!
Ho capito che i primi vanno impugnati in maniera autonoma rispetto al provvedimento finale (cioè una doppia impugnativa, giusto?) mentre i secondi non sono impugnabili direttamente perché facenti parte del procedimento quindi si impugna direttamente il provvedimento finale ma vorrei un esempio pratico per capire la differenza nella sostanza!
Grazie!
Salve,
Vorrei capire la differenza tra atti presupposti e atti anteriori del procedimento!
Ho capito che i primi vanno impugnati in maniera autonoma rispetto al provvedimento finale (cioè una doppia impugnativa, giusto?) mentre i secondi non sono impugnabili direttamente perché facenti parte del procedimento quindi si impugna direttamente il provvedimento finale ma vorrei un esempio pratico per capire la differenza nella sostanza!
Grazie!
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ES: Parere ASL negativo all'apertura di una attività. E' atto "anteriore" non impugnabile. Non è immediatamente lesivo (l'amministrazione potrebbe disattenderlo).
Se l'Amministrazione fa diniego impugno l'atto finale perchè fondato su atto illegittimo
Es: BANDO DI GARA illegittimo (atto presupposto). Lo devo impugnare altrimenti non potrà far valere i vizi di quell'atto nel provvedimento di approvazione della graduatoria
Chiarissimo! Grazie infinite!
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