Buongiorno, già tempo fa vi avevo posto un quesito legato all'attività dei bar degli oratori ed oggi si presenta una nuova situazione per la quale necessiterei del vostro parere.
Un bar interno all'oratorio decide di cessare l'attività quale circolo ANSPI e di aprire l'attività di pubblico esercizio aperto a tutti e non ai soli soci.
Premetto che molto probabilmente tale "cambio" verrà poi successivamente attuato per tutte le parrocchie presenti sul territorio comunale.
Fin qui tutto bene, cessazione dell'attività di somministrazione presso circoli privati e SCIA di avvio di attività si somministrazione in pubblico esercizio.
A questo punto la parrocchia sostiene che non sono tenuti a possedere i requisiti professionali in forza delle modifiche apportate all'articolo 71 dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, supportata, a detta loro, dalla nota che vi allego.
Dal nostro punto di vista la tesi sostenuta è valida esclusivamente se trattasi di attività di somministrazione svolta presso circolo privato, anche ampliando il concetto di "soci" a tutti i fedeli così come sembrerebbe chiarito dal Ministero dell’interno interpellato sull’argomento dalla Prefettura di Cremona secondo il quale «l’accesso agli spacci di alimenti e bevande ubicati all’interno delle parrocchie autorizzati ai sensi dell’art. 3, c. 6, lettera g) della legge n.287/1991 deve intendersi consentito ai fedeli in genere» (Ris. Min. Int. 23.11.1994, n. 559/C.5330.1200.A).
Sempre a nostro parere, nel momento in cui la parrocchia decide di avviare un esercizio pubblico con libero accesso, viene meno il concetto di circolo privato e quindi è necessaria la presenza di un soggetto delegato alla somministrazione in possesso dei requisiti professionali.
Scusandomi per la lungaggine del post, necessaria però a chiarire le due posizioni contrapposte, attendo vostro parere utile a chiarire definitivamente tale situazione.
La norma ha previsto la NON necessità del requisito nel caso di somministrazione a una cerchia ristretta di persone.
Il MISE con la risoluzione n. 3656 del 12 Settembre 2012 ha precisato che non può essere richiesto per la somministrazione "nelle comunità religiose" (lett. g) comma 6 art. 3 L. 287/91).
Quindi se la somministrazione è aperta al pubblico indistinto (fedeli e non) a mio avviso è necessario il requisito.