Regione Lazio
I produttori agricoli che iniziano l'attività ai sensi del D.Lg.vo 228/2001, devono comunicare OGNI ANNO al SUAP del Comune di appartenenza dell'impresa agricola, la prosecuzione dell'attività?
Con l'inizio dell'attività, viene considerata attivata anche la vendita on line. Ma se non è stato indicato il sito specifico per la vendita, può ritenersi valida una semplice comunicazione accessoria, oppure deve essere riprodotta l'intera SCIA, comprensiva dei diritti di segreteria?
Grazie
Cenciotti SUAP di Fara in Sabina
La procedura del d.lgs n. 228/01, art. 4 è (tenicamente) una "comunicazione" e non una SCIA. Se il soggetto vende prodotti alimentari, unitamente alla comunicaizone presenterà la notifica sanitaria. Le procedure non sono soggette a rinnovo né a dichiarazione di prosecuzione.
Ritengo, in ossequio ai principi introdotti con il d.lgs. n. 222/2016, che se già svolge l'attività di vendita in sede fissa possa esercitare quella tramite internet se accessoria alla prima senza produrre ulteriore comunicazione.