Buongiorno,
sono a chiedere VS. parere sulla possibilità di concedere nulla osta alla realizzazione di passo carraio su rotatoria.
Nello specifico un impresa di pompe funebri intende creare, in centro abitato, un accesso ad un area laterale di manovra, adiacente alla sede dell'impresa, dove stazionerebbero i veicoli dell'impresa e dei clienti (4 veicoli in totale tra cui uno spazio destinato ai disabili). Tale accesso verrebbe realizzato lungo una porzione di circonferenza di una ampia rotatoria nella quale confluiscono 3 strade. L'accesso in se' avrebbe i requisiti previsti dall'art 46 del regolamento CDS (distanza di 12m dalle intersezioni, cioè dal margine delle strade che confluiscono nella rotatoria, 25m di visibilità oltre all'arretramento per evitare che i veicoli sostino sulla carreggiata in attesa di accedere all'area laterale). Il dubbio che mi viene è se sia vietato IN OGNI CASO un accesso carraio lungo il bordo di una rotatoria in quanto tale. Nel caso riuscireste a darmi il riferimento NORMATIVO? (ho trovato alcuni schemi progettuali in rete che sembrerebbero vietare l'accesso su rotatoria in ogni caso e che definiscono ma non ho reperito la fonte normativa es. https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2179. Inoltre nello stesso sito ho rinvenuto l'affermazione "Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie" ma anche qui non trovo la fonte normativa). Preciso che NON esiste un Regolamento Comunale sui passi carrabili.
Grazie
[url=http://www2.unipr.it/~giufel56/studenti/TET_2005_2006/norma_intersezioni.pdf]http://www2.unipr.it/~giufel56/studenti/TET_2005_2006/norma_intersezioni.pdf[/url]
[size=8pt][font=arial][size=10pt][size=8pt][size=8pt]Art. 45. - Accessi alle strade extraurbane
1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire un’ agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. 9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso .
9. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto .
Art. 46. - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
1. deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
2. deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
3. qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 .
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui , per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione .
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione .
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice .
[size=14pt][size=10pt]Penso che faccia testo il 45/46, in quanto la rotatoria è a tutti gli effetti da considerarsi intersezione o incrocio.[/size][/size] [size=14pt][size=12pt]e non è nel C.d.S[/size]
[url=https://www.polizialocalerimini.it/rotatorie]https://www.polizialocalerimini.it/rotatorie[/url]
Buongiorno,
quindi secondo te NON è consentito aprire un passo carraio in rotatoria anche se rispetta i requisiti ex art 46 del regolamento?
"la rotatoria è a tutti gli effetti da considerarsi intersezione o incrocio". Ok ma stavo proprio cercando una norma o almeno sentenza in cui fosse scritta questa affermazione...dove è scritto?
Graize
Penso che, al contrario,
se vengono mantenuti i requisiti del 45, in quanto trattasi a quanto ho capito di strada urbana ( quindi il carraio non crea problemi di fluidità di circolazione e garantisce l'arretramento per la sosta dei veicoli prima dell'immissione in rotatoria ), non ci siano problemi con eventuali, se possibili, deroghe da attribuirsi al comune.
La rotatoria non sarà più "pura", per via del passo carraio.
Le rotatorie possono essere costruite con accessi regolati da stop, semaforizzazione o altro, chiaramente perdendo le carratteristiche lineari.
La costruzione di rotatorie e gestita e autorizzata dal C.d.S ma priva di regolamentazione, come accade per gli attraversamenti pedonali rialzati; per questo motivo non ci saranno scritti o norme in merito!
[url=https://www.epc.it/contenuti/rotatorie_sito.pdf] https://www.epc.it/contenuti/rotatorie_sito.pdf [/url]
[url=https://www.provincia.pd.it/sites/default/files/paginabase/linee-giuda-viabiltia.pdf]https://www.provincia.pd.it/sites/default/files/paginabase/linee-giuda-viabiltia.pdf[/url]