Abbiamo rilevato che due assegnatari di posteggi mercatali non sono più iscritti al Registro Imprese.
Pertanto si pensava di dover revocare tali posteggi con tale motivazione.
Ritengo si debba fare prima l'avvio del procedimento (anche se altri colleghi ritengono che se ne possa fare a meno), è corretto?
Se il titolare si affretta a reiscriversi al RI, è corretto non procedere più con la revoca?. E' corretto?
Grazie mille.
Abbiamo rilevato che due assegnatari di posteggi mercatali non sono più iscritti al Registro Imprese.
Pertanto si pensava di dover revocare tali posteggi con tale motivazione.
Ritengo si debba fare prima l'avvio del procedimento (anche se altri colleghi ritengono che se ne possa fare a meno), è corretto?
Se il titolare si affretta a reiscriversi al RI, è corretto non procedere più con la revoca?. E' corretto?
Grazie mille.
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NON è corretto. Iscrizione a registro imprese NON è condizione di validità del titolo amministrativo ne è un presupposto ... segnala alla CCIAA per iscrizione d'ufficio e/o sanzione e ad agenzia dell'entrate per probabile evasione fiscale
Grazie della risposta.
Nel quesito non avevo fatto riferimento alla mia regione (Lombardia) ne alla normativa specifica.
L'art. 27 della L.R. 6/2010, al punto 4d, dice che [i]"qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4"[/i], si procede alla revoca.
L'art. 21 comma 4 riporta:
[i]Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. [b]Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4[/b][/i].
Mi sembrava pertanto che normativamente, sulla base della L.R., fosse quindi possibile revocare l'autorizzazione con questi riferimenti normativi, perché penso che l'iscrizione al RI rientri fra gli "obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti".
Perché non potrei seguire questa via?
a parere mio sono mere diposizioni di richiamo alla legalità che poi devono essere attuate. Il comune non è l'autorità competente perla verifica di ogni obbligo amministrativo o fiscale. Quante volte hai verificato le dichiarazione deri redditi degli esercenti sostituendoti all'agenzia delle entrate al fine di revocare l'abilitazione per "mancanze" fiscali? Applichi al verifica "DURC" nei modi e nei tempi che la LR indica (in questo caso la norma di principio è attuata). Per il resto sarà l'autorità competente a irrogare le sanzioni previste dalla norma speciale
riferimento id:54649Però tali aspetti sono considerati, anche se a livello generico, per le eventuali revoche.
Comunque, da informazioni attuali, pare che i soggetti abbiano cessato a Registro Imprese senza effettuare la segnalazione di cessazione al Comune e pertanto non ne eravamo al corrente. Al mercato non si sono più presentati.
In tale situazione, comunque, abbiamo bisogno di un atto che attesti che il posteggio è ora vuoto (e quindi da riassegnare in futuro).
Il procedimento di revoca d'ufficio (sulla base della non più iscrizione al RI oppure delle assenze maturate) lo riterrei corretto.
In caso contrario, il posteggio rimarrebbe formalmente ancora assegnato