Buongiorno,
ho letto il topic sulla vendita di funghi freschi in forma itinerante che è vietata.
Però scorrendo tutta la normativa che ha indicato non ho trovato riferimenti alla vendita di tartufi.
Avrei da esporLe il seguente quesito per trovare una soluzione ad un cliente:
Azienda agricola con finalità principale la raccolta di tartufo (nei propri terreni e raccolti in proporzione in altri luoghi) che vorrebbe venderli in modo itinerante.
E' stata aperta al suap del comune di riferimento (sito in Toscana) la scia per vendita di prodotti agricoli prodotti e non, in forma itinerante.
Mentre sui funghi freschi ho trovato il suo topic, sul divieto di vendita del tartufo non trovo restrizioni.
E' possibile tale vendita oppure è opportuno richiedere una licenza per sede fissa e usare quella itinerante per le fiere e sagre (che mi sembra non abbia preclusione anche per i funghi)?
Ringraziando per la sua attenzione, porgo distinti saluti
A livello di normativa statale non rilevo dievieti espressi. Se l'attività è inquadrabile nelle vendita diretta agricola, allora si applica l'art. 4 del d.lgs. n. 228/01 e il reg. CE 852/04 in quanto prodotti alimentari.
Se è attività commerciale si applica la LR n. 62/2018 (Toscana), relativamente alle disposizioni sul commercio su AAPP e il reg. CE 852/04 in quanto prodotti alimentari
Per la Toscana puoi vedere, poi, LR n. 50/95, in particolare gli artt. 14, 18, 13, comma 5 (ma non solo):
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1995-04-11;50&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0