Un'impresa ha presentato domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio da adibire a grande struttura di vendita (e contestuale scia per l'apertura dell'esercizio). All'interno dell'edificio sono previsti, oltre al supermecato vero e proprio e ben distinti da questo, anche 2 ulteriori "esercizi" : 1 da adibire a esercizio di somministrazione (bar), l'altro da adibire a farmacia. La presenza della farmacia qualifica l'esercizio come centro commerciale (considerato che la farmacia, a parte la tabella speciale per la vendita dei medicinali, è un esercizio di vendita al dettaglio a tutti gli effetti visto che vende molti altri articoli alimentari e non)? Le farmacie già esistenti sul territorio, infatti, hanno anche il "Com" per esercizio di vicinato settori alimentare e non alimentare.
Sottolineo che l'impresa non vuole essere considerata come "centro commerciale" per evitare l'assoggettabilità del progetto a V.I.A.
Che ne pensate?
quello che penso io...
Per chiarezza nei confronti di tutti è meglio precisare che la procedura di cui parli è la verifica di assoggettabilità di cui alla LR n. 10/10:
[i]procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione.[/i]
Per le modalità di svolgimento si veda l’art. 48 e 49 della LR n. 10/10 (come modificata dalla LR n. 6/2012)
Per un caso del genere l’autorità competente (in questo caso il comune) quasi sicuramente valuterà che non c’è bisogno di procedere a VIA.
Riporto l’art. 49, comma 5 della LR n. 10/10:
[i]In caso di esclusione del progetto dall’obbligo di procedura di valutazione, l’autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio. In tal caso, individua altresì l’ente o l’organo tecnico competente al controllo dell’adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all’autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata.[/i]
Concettualmente parlando, un centro commerciale può essere definito come (non è la definizione che trovi nella legge):
[i]un complesso architettonicamente e funzionalmente omogeneo di attività commerciali, pianificato e realizzato da uno o più soggetti con criteri unitari, integrato con attività paracommerciali, di somministrazione alimenti e bevande e di servizi, dotato comunque di spazi o di servizi comuni e che si avvale permanentemente di una gestione unitaria funzionale alla generazione di sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto alle singole unità che lo compongono.[/i]
(vedi http://www.cncc.it/definizioni.php)
Ciò che determina un CC è la presenza di almeno due attività di commercio al dettaglio, inserite in una struttura a destinazione specifica, usufruendo di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Un’attività di commercio al dettaglio (anche se con sup. di vendita maggiore dell’esercizio di vicinato) e una attività paracommerciale o di servizio non possono determinare un CC anche se configurate secondo le modalità di cui sopra.
La farmacia non diventa automaticamente un’attività di commercio al dettaglio anche se commercia prodotti extra tabella speciale in virtù di una SCIA per il commercio al dettaglio. Per la configurazione della tipologia dell’esercizio occorre fare riferimento all’attività prevalente (questo è un principio applicabile ad ogni fattispecie, vedi artigianale, di servizi, ecc.). In sintesi, se non prevalente, l’attività accessoria di vendita di accessori, cosmetici ecc. non è qualificabile come attività autonoma.