Data: 2020-06-06 13:33:02

requisito precariato

Carissimo Simone,
La legge di conversione del d. mille proroghe differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio 3 anni negli ultimi 8) - che è uno dei requisiti per l'applicazione della legge madia sul precariato.
Tale requisito prevedeva la maturazione, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Lo stesso requisito, nella disciplina finora vigente, doveva  essere stato conseguito entro il 31 dicembre 2017. La nuova legge  differisce invece tale termine al 31 dicembre 2020. , In relazione a detto differimento, il termine di decorrenza del periodo di riferimento costituito dagli "ultimi otto anni". resta immutato o cambia?
Questo è di particolare importanza per una eventuale domanda di stabilizzazione da parte di mio figlio perché con riferimento all’arco temporale 2010/2017  egli ha superato i tre anni di servizio mentre con riferimento all’arco temporale 2013/2020 mancherebbero circa 4 mesi per il compimento dei tre anni.
Grazie per l’aiuto. Un abbraccio

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Data: 2020-06-07 07:40:30

Re:requisito precariato

Gentilissima l’arco temporale di valutazione dei requisiti rimane immutato. Ciò che è stato prorogato è il termine per arrivare le procedure di stabilizzazione (al 31.12.2021 e non 2020 come deciso dal mille proroghe)

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Data: 2020-06-07 12:45:36

Re:requisito precariato

Grazie Dr. Bufarale,
Quindi mio figlio che ha maturato detto requisito (tre anni negli ultimi otto) nell'arco temporale 2010/2017 ha diritto di fare domanda di stabilizzazione?
Ho un pò le idee confuse in quanto in un un articolo (si suppone di persona esperta) trovo scritto: ..........."Continua a restare inalterato il vincolo che la anzianità triennale deve essere maturata negli ultimi 8 anni, per cui adesso si deve fare riferimento all’arco temporale 2013/2020 e non più come nel testo iniziale a quello 2010/2017".
E ancora su un altro sito trovo scritto:La stabilizzazione è una facoltà e non un obbligo.
Se era stata prevista in un piano dei fabbisogni adottato FINO alla data di entrata in vigore della legge 8/2020 allora si applica la precedente norma.
Se viene prevista in un piano dei fabbisogni adottato DOPO la legge 8/2020 allora si deve applicare il nuovo periodo di riferimento.
Ed è proprio qui che rimarrebbe fregato perché nell'arco temporale 2013/2020 non raggiungerebbe il requisito dei tre anni perché mancherebbero circa 4 mesi che adesso non può fare.
Un saluto e un abbraccio e ancora grazie per la risposta.

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Data: 2020-06-10 10:49:20

Re:requisito precariato

Egr. Dr. Bufarale,
Spero vorrà perdonarmi per l'insistenza ma, compatibilmente con i suoi numerosi impegni, vorrei pregarla di darmi una risposta all'ultima domanda che le ho posto in quanto mi servirebbe da supporto in occasione dell'incontro informativo  col responsabile del servizio del mio comune, presso il quale anch'io ho lavorato con la qualifica di agente di p.l.-
La ringrazio e mi scuso nuovamente ma ci tengo molto al suo parere.
Un saluto e un abbraccio.

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Data: 2020-06-11 12:37:41

Re:requisito precariato

Carissimo come ho già risposto, la legge da te citata (mille proroghe) non fa altro che:
- dare possibilità di stabilizzazione fino al 31.12.2021
- possibilità di maturare i requisiti fino al 31.12.2020

Pertanto, secondo la mia lettura, l’arco temporale di maturazione non viene traslato in avanti ma viene allungato per consentire di maturare i requisiti dal 2010 al 2020.

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Data: 2020-06-11 16:47:40

Re:requisito precariato

Grazie mille Dr. Bufarale,
Per questo ci tenevo al suo parere.  Quindi posso andare tranquillo .Ma allora perché scrivono certe cose alcuni sedicenti esperti?
Saluti e abbracci.

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