Premesso che l’obbligo della regolarità contributiva per gli operatori di commercio su aree pubbliche è entrato in vigore, ad opera della L.R. 63 del 28.11.2011, successivamente all’emanazione da parte di questo Ente del bando per la copertura dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere, per cui all’epoca non è stata richiesta alcuna certificazione in merito.
Conclusa l’istruttoria ed approvate le relative graduatorie abbiamo convocato gli operatori utilmente collocatisi ad una riunione per la scelta del posteggio decennale avviando nel contempo le procedure di controllo della regolarità contributiva dalle quali è emersa l’irregolarità per alcuni soggetti, come dobbiamo comportarci?
1) far comunque scegliere il posteggio secondo il posto ricoperto nella graduatoria, rinviando il rilascio dell’autorizzazione al momento della dimostrazione della regolarità contributiva che dovrà comunque avvenire entro 180 giorni, decorsi invano rimettere a bando il posteggio
2) far scegliere il posteggio e rilasciare la relativa autorizzazione rimandando il controllo e l’eventuale sospensione dell’attività in fase di controllo annuale che deve essere fatto entro il mese di marzo di ogni anno
3) non far scegliere il posteggio
Grazie di tutto
La verifica negativa della regolarità a seguito di procedura di subingresso porta direttamente alla revoca.
Applicando la logica dovrebbe accadere che:
Se è negativa la posizione del cedente i titoli (aut. + conc.) vengono revocati e il subentrante resta con niente in mano (saranno poi i loro legali a sbrogliare la matassa da un punto di vista contrattuale) il posteggio sarà rimesso a bando.
Se è negativa la posizione del subentrante acquirente la sua posizione abilitativa viene meno e il posteggio sarà rimesso a bando. Se è un affittuario viene revocata la sua posizione abilitativa e il proprietario (se regolare) può tornare nella disponibilità del posteggio.
La verifica negativa della regolarità contributiva in sede abilitativa porta a che cosa?
La ratio della legge sembra quella di subordinare la validità del titolo alla verifica della regolarità.
Già anche nelle motivazioni della LR 63/11 si legge:
[i]si ritiene pertanto necessario prevedere che il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 28/2005, anche alla verifica della regolarità contributiva.[/i]
In caso di SCIA per itinerante, dato che la verifica è sempre successiva al momento abilitativo, scatterà la dichiarazione di inefficacia della stessa. Il soggetto ripresenterà la SCIA quando si è regolarizzato (poco male ed equivale alla sospensione).
In caso di rilascio del titolo previo bando dovranno essere specificato nel bando le modalità di controllo, se la verifica della regolarità sarà effettuata prima o dopo l’aggiudicazione e quali sono le conseguenze.
Nel tuo caso, data la carenza di disposizioni disciplinanti a livello normativo (la legge è scritta male) e a livello di bando, io applicherei l’ipotesi 1) dato che il soggetto ha già ottenuto un posto in graduatoria e ha già maturato un diritto di esercizio.