Data: 2020-06-05 15:42:25

ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PRECEDENTE PER INACCOGLIBILITA' COMMERCIO INGROSSO

Gentilissimo Dr. Chiarelli, chiedo con la presente se secondo lei rispetto ad un provvedimento di inaccoglibilità e contestuale divieto di prosecuzione, ritenuto successivamente errato, si possa annullare l'atto.
Premessa: viene presentato allo Suap una comunicazione di Commercio All'ingrosso senza deposito, generi non alimentari. Per lo strumento urbanistico nell'area ove ha sede l'attività NON è prevista la vendita all'ingrosso. La comunicazione viene pertanto NON accolta con divieto di prosecuzione dell'attività, con provvedimento scritto.
Successivamente, visto l'art. 28 della LR (Emilia Romagna) ci si rende conto che è possibile l'avvio della suindicata attività, e si può non modificare la destinazione d'uso se la superficie dell'attività non supera il 30% della superficie totale.
Si è pertanto ritenuto di dover annullare il precedente provvedimento ed accogliere la comunicazione. Ci si chiede se si può applicare  l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90. Nel provvedimento di annullamento deve essere indicato il tipo di vizio dell'atto? di fatto  vi è stata una insufficienza nell'istruttoria. Nel provvedimento di annullamento si deve indicare se vi è stata illegittimità per eccesso di potere o violazione di legge? Quali elementi deve contenere il provvedimento di annullamento di un precedente provvedimento di inaccoglibilità? PS E' possibile reperire delle bozze di annullamento di provvedimenti?
Grazie Ivana

riferimento id:54599

Data: 2020-06-07 07:12:10

Re:ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PRECEDENTE PER INACCOGLIBILITA' COMMERCIO INGROSSO


Gentilissimo Dr. Chiarelli, chiedo con la presente se secondo lei rispetto ad un provvedimento di inaccoglibilità e contestuale divieto di prosecuzione, ritenuto successivamente errato, si possa annullare l'atto.
Premessa: viene presentato allo Suap una comunicazione di Commercio All'ingrosso senza deposito, generi non alimentari. Per lo strumento urbanistico nell'area ove ha sede l'attività NON è prevista la vendita all'ingrosso. La comunicazione viene pertanto NON accolta con divieto di prosecuzione dell'attività, con provvedimento scritto.
Successivamente, visto l'art. 28 della LR (Emilia Romagna) ci si rende conto che è possibile l'avvio della suindicata attività, e si può non modificare la destinazione d'uso se la superficie dell'attività non supera il 30% della superficie totale.
Si è pertanto ritenuto di dover annullare il precedente provvedimento ed accogliere la comunicazione. Ci si chiede se si può applicare  l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90. Nel provvedimento di annullamento deve essere indicato il tipo di vizio dell'atto? di fatto  vi è stata una insufficienza nell'istruttoria. Nel provvedimento di annullamento si deve indicare se vi è stata illegittimità per eccesso di potere o violazione di legge? Quali elementi deve contenere il provvedimento di annullamento di un precedente provvedimento di inaccoglibilità? PS E' possibile reperire delle bozze di annullamento di provvedimenti?
Grazie Ivana
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SUGGERIREI all'interessato di ripresentare la SCIA che accoglierai, altrimenti dovrai fare annullamento dell'annullamento (21 nonies su precedente 21-nonies) molto semplice di cui però non ho modello.

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