Buongiorno a tutti!
Lavoro presso un SUAP toscano e scrivo per avere un supporto/chiarimento in merito all'applicazione delle recenti disposizioni governative delle fase 2 sulla possibilità o meno di consumare alimenti in occasione e durante i pubblici spettacoli.
L'allegato 9 del DPCM del 17.05.2020 dispone ad oggi al punto 8 il divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli.
Da una mera interpretazione letterale sembra che non possa consentirsi il consumo di cibo o bevande né la vendita di generi alimentari né in occasione né durante gli spettacoli.
Questa disposizione può rappresentare una criticità per la sostenibilità economica dei pochi eventi che saranno organizzati, ferma l'importanza di tale previsione ai fini del contenimento del COVID 19.
Ora un'associazione del nostro territorio vorrebbe organizzare una serie di micro eventi collegati ad una ristorazione organizzata consistente nella mera consegna di un paniere di prodotti locali a km 0 predisposto e prenotato anticipatamente su apposito piattaforma per massimo 100 persone.
A vostro avviso la consumazione sul posto dello spettacolo in questa modalità può essere consentita?
In caso contrario, avremmo ipotizzato delle possibili soluzioni per consentire in qualche forma il consumo alimentare, ma non sappiamo se percorribili e legittime: abbiamo ipotizzato una separazione netta fra area di spettacolo e area di consumo alimentare oppure
una distinzione netta fra orario della consumazione e orario dello spettacolo in quest'ultimo caso nella stessa area dello spettacolo.
Fra l'altro la distinzione netta delle due aree somministrazione e spettacolo andrà prevista anche per le sagre di prossima organizzazione in tutta la Toscana.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e per ogni informazione utile.
Cordiali saluti.
Elisa
L’allegato 9 si riferisce all’art. 1, comma 1, lett. m) dello stesso DPCM. Sono spettacoli che possono ripartire dal 15/06 alle condizioni lì previste: [i]spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto[/i] […] [i]detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.[/i]
[i][b]Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera.[/b][/i]
Il soggetto potrebbe organizzare un evento con posti a sedere dove, prima o dopo lo spettacolo, consegna i panieri. Le persone non possono mangiare durante lo spettacolo mentre sono sedute e assistano alla rappresentazione. Non vedo problemi a trovare delle modalità organizzative rispettose dell'allegato 9