Con riferimento alla procedura semplificata urgente e temporanea di cui agli artt. 181 e 264 relativa alla installazione di strutture amovibili temporanee fino al 31.10.2020, si chiede se possa essere applicata anche alle installazioni su aree private come indicato da alcuni siti tecnici.
riferimento id:54565
Con riferimento alla procedura semplificata urgente e temporanea di cui agli artt. 181 e 264 relativa alla installazione di strutture amovibili temporanee fino al 31.10.2020, si chiede se possa essere applicata anche alle installazioni su aree private come indicato da alcuni siti tecnici.
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Su area privata soggetta a servitù di uso pubblico il regime è identico.
Su area privata NON soggetta a servitù non si applica la COSAP e non trova applicazione la norma (neanche per la deroga pesaggistica, che penso sia la cosa che interessa)
Mi ricollego a questo quesito per avere quindi una conferma: come Amministrazione abbiamo cercato, con il solo fine di snellire le procedure per ridurre le tempistiche di rilascio dell’atto di concessione, di applicare soluzioni veramente semplificative ed agevolative per il rilascio di queste particolari concessioni.
Pure noi ora però ci scontriamo con lo specifico problema delle aree "private" che rischia di mandare a monte ogni tempistica prefissata.
Ci siamo accorti che verso parecchi esercenti che chiedono di occupare spazi antistanti i loro locali, quali porzioni di marciapiede, spazi pedonali a lato di questi, porticati,
si aprono contenziosi con proprietari di dette porzioni, amministratori di stabili che sostengono che le aree occupate, risultano di fatto private anche se da anni, praticamente da sempre sono state accessibili a chiunque (un esempio, i percorsi sotto porticati condominiali). Il fatto è che il più delle volte le stesse non son o mai state gravate da uso pubblico con atti formali ma lo sono state solo per il fatto di non essere mai state precluse al transito di chiunque.
Ebbene, come deve regolarsi in queste circostanze il Servizio S.U.A.P. che rilascia l’atto di concessione? Per le aree definite private ma di fatto libere, tali da essere utilizzate da chiunque, deve richiedere preventivo atto di assenso al proprietario dell’area o all’amministratore di condominio, per le parti condominiali, anche se sono da sempre state accessibili e percorribili da chiunque nel pregresso, senza nessuna formalità?
Oppure, se manca un formale atto di asservimento all'uso pubblico, l'area rimane "privata" a prescindere e la P.A. non deve rilasciare l'atto di concessione?
Oppure, come seconda ipotesi, potrebbe anche esser presa in considerazione la soluzione rilasciare l’atto di concessione a prescindere dal “nulla-osta” della proprietà, ma facendo salvi i diritti di terzi, facendo dichiarare al richiedente, nella domanda, di essere a conoscenza che devono essere salvaguardati detti diritti?
Mi ricollego a questo quesito per avere quindi una conferma: come Amministrazione abbiamo cercato, con il solo fine di snellire le procedure per ridurre le tempistiche di rilascio dell’atto di concessione, di applicare soluzioni veramente semplificative ed agevolative per il rilascio di queste particolari concessioni.
Pure noi ora però ci scontriamo con lo specifico problema delle aree "private" che rischia di mandare a monte ogni tempistica prefissata.
Ci siamo accorti che verso parecchi esercenti che chiedono di occupare spazi antistanti i loro locali, quali porzioni di marciapiede, spazi pedonali a lato di questi, porticati,
si aprono contenziosi con proprietari di dette porzioni, amministratori di stabili che sostengono che le aree occupate, risultano di fatto private anche se da anni, praticamente da sempre sono state accessibili a chiunque (un esempio, i percorsi sotto porticati condominiali). Il fatto è che il più delle volte le stesse non son o mai state gravate da uso pubblico con atti formali ma lo sono state solo per il fatto di non essere mai state precluse al transito di chiunque.
Ebbene, come deve regolarsi in queste circostanze il Servizio S.U.A.P. che rilascia l’atto di concessione? Per le aree definite private ma di fatto libere, tali da essere utilizzate da chiunque, deve richiedere preventivo atto di assenso al proprietario dell’area o all’amministratore di condominio, per le parti condominiali, anche se sono da sempre state accessibili e percorribili da chiunque nel pregresso, senza nessuna formalità?
[color=red]La servitù di uso pubblico può derivare anche da fatti concludenti reiterati nel tempo senza opposizione. Quindi non occorre rinvenire un atto formale (spesso i condomini per evitare l'usucapione appongono "targhe" con scritta "proprietà privata")[/color]
Oppure, se manca un formale atto di asservimento all'uso pubblico, l'area rimane "privata" a prescindere e la P.A. non deve rilasciare l'atto di concessione?
[color=red]Se la servitù è pacifica tu procedi senza troppe verifiche (del resto spesso impossibili) soprattutto se sono aree manutenute, spazzate e gestite di fatto dall'ente[/color]
Oppure, come seconda ipotesi, potrebbe anche esser presa in considerazione la soluzione rilasciare l’atto di concessione a prescindere dal “nulla-osta” della proprietà, ma facendo salvi i diritti di terzi, facendo dichiarare al richiedente, nella domanda, di essere a conoscenza che devono essere salvaguardati detti diritti?
[color=red]NESSUN NULLA-OSTA della proprietà (altrimenti dai per scontato che non vi è servitù!). Che tu scriva "salvo i diritti di terzi" o non lo scriva, questi sono salvi. AGGIUNGILO ma non cambia la questione.
Sono situazioni nella ZONA GRIGIA DEL DIRITTO dove se tutto va bene ... ok. Altrimenti valuta caso per caso[/color]