Buongiorno. Con la presente vorrei chiedere dettagli su quali sono i requisiti burocratici che un panettiere deve avere per aprire la propria attività di panificazione e vendita, nonchè a quali leggi/regolamenti bisogna fare riferimento.
Fatico a trovare un documento univoco, e le cose cambiano da regione a regione, riuscite a condividere qualche informazione ineccepibile in merito?
In lombardia, come nel resto d'Italia, per l'avvio di un esercizio di panificazione (laboratorio di produzione con vendita diretta), occorre una SCIA. La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è una procedura certificativa che abilita al momento della presentazione, non occorre attendere una risposta da parte del Comune. Nella SCIA occorre dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In Lombardia si applica la LR n. 10/2013 (vedi ancheil Decreto dirigenziale 2864/2015). Occorrono dei requisiti professinali come descritti dalla LR. Il comune ti dirà se va bene un fabbricato destinazione d'uso artigianale oppure se ba bene anche uno a destinazione commerciale.
Unitamente alla SCIA della LR 10/2013 occorre unire la SCIA igienico sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/04. Nie fatti è una SCIA unica da compilare nel portale WEB SUAP.
Se l'artigiano panificatore vende beni non prodotti da lui stesso, allora esercita anche il commercio (bevande, affettati, ecc.) in questo caso occorre unire un'altra SCIA per il commercio al dettaglio (magari in misura non prevalente per non perdere la qualifica di artigiano)
Verificare il DPR 151/2011 per la prevenzione incendi.
Per la prevenzione incendi occorre verificare se l'attività rientra nel caso n. 74 di cui all'allegato del DPR 151/2011 (precedente n. 91 del DM 16/02/82) e quindi dare seguito alle relative procedure in base alla casistica di rifermento (74a ‐ 74b ‐ 74c).
Da vrificare anche il d.lgs. n. 152/2016 ‐ normativa ambientale
[b]Scarichi idrici[/b]
Se il carico organico è minore o uguale a 100 AE e lo scarico è in pubblica fognatura, non occorre autorizzazione agli scarichi idrici.
[b]Emissioni in atmosfera[/b]
Art. 272, comma 1 del d.lgs. 152/06
[b]Non sono[/b] sottoposti ad autorizzazione gli impianti e le attività elencati nella parte I dell'Allegato IV
alla parte quinta dello stesse decreto 152/06. Fra queste attività si trova:
Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a
300 kg
Art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/06
[b]Sono sottoposti[/b] ad autorizzazione di carattere generale gli impianti e le attività elencati nella parte
II dell'Allegato IV alla parte quinta dello stesse decreto 152/06. Fra queste attività si trova:
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
Ai fini dell'applicazione dell'autorizzazione vedere l'allegato I, lettera h) del DPR 59/2013