Buongiorno,
in un Comune l'Amministrazione, dopo copiosa corrispondenza di addebbiti reciproci di inadempienze, pretese e responsabilità, ha deciso di sottoscrivere un accordo bonario sul contratto d'appalto per la gestione dei rifiuti come pietra tombale sul pregresso. Le condizioni sono, a mio parere, fortemente sbilanciati a favore della ditta. Mi chiedo in quali condizioni è consentito procedere ad un accordo bonario, quali sono i riferimenti legislativi che posso controllare per verificarne fattibilità, le modalità corrette ed i passaggi amministrativi che dovevano essere seguiti per arrivare alla sua approvazione. Grazie
Buongiorno,
nel mio Comune l'Amministrazione, dopo copiosa corrispondenza di addebbiti reciproci di inadempienze, pretese e responsabilità, ha deciso di sottoscrivere un accordo bonario sul contratto d'appalto per la gestione dei rifiuti come pietra tombale sul pregresso. Le condizioni sono, a mio parere, fortemente sbilanciati a favore della ditta. Mi chiedo in quali condizioni è consentito procedere ad un accordo bonario, quali sono i riferimenti legislativi che posso controllare per verificarne fattibilità, le modalità corrette ed i passaggi amministrativi che dovevano essere seguiti per arrivare alla sua approvazione. Grazie
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Quella che descrivi è una transazione (non accordo bonario).
il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono
stati, più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte
dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile
2018 n.108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso
alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti
costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle
Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione;
preliminarmente, nell’effettuare l’analisi dell’esistenza dei presupposti che possono
legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio
Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti:
a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli
propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione
soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè
la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo
profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli
enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla
migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi
con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione
pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità
amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il
principio di imparzialità dell'azione amministrativa”;
b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una
controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può
sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a
priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra
l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve
per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione
delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si
tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di
definizione della lite.
La ringrazio infinitamente, era esattamente quello che pensavo ma l'ho chiamato "accordo bonario" proprio perchè è la dicitura riportata sull'atto sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal rappresentante legale della Ditta. Oltretutto è riportata la medesima dicitura ("accordo bonario") sia nella proposta di delibera della giunta comunale redatta dal Segretario Generale, sia nella delibera di Giunta che lo ha approvato. Questa è, secondo me, un'anomalia che si aggiunge ai contenuti dell'atto che, inspiegabilmente, prevedono che l'Ente rinunci a qualsivoglia azione relativa al mancato raggiungimento della percentuale di differenziata (65%) dal 2014 ad oggi, condizione che nel capitolato era di sola responsabilità della Ditta la quale, in mancanza di tale raggiungimento, avrebbe dovuto pagare oneri ed ecotassa compresa..negli anni invece è sempre stata pagata dall'Ente! Poi vi è la rinuncia a qualsivoglia azione per i servizi e prestazioni in precedenza contestate per iscritto dall'Ente..una sorta di "condono" in cui non riscontro - prosecuzione del servizio a parte - la difesa dell'interesse pubblico. Queste "abdicazioni" (non quantificate ma potenzialmente significative) vengono sottoscritte a fronte di alcune rinunce "economiche" della Ditta la cui congruità, rispetto a ciò a cui rinuncia l'Ente, non sono state verificate da un tecnico terzo o da una commissione..nulla. Le pretese della Ditta assecondate dall'Ente sarebbero giustificate da "contestazioni" di mancata collaborazione (regolamento di igiene urbana arrivato in ritardo e chiusura temporanea di un centro di raccolta per motivi di adeguamento strutturale) che, approfondendo nei documenti, non mi pare abbiano reale incidenza sulla gestione e la qualità del servizio. Chiedo scusa se mi sono dilungata ma è una cosa che seguo con determinazione da mesi studiando interi faldoni..e grazie ancora delle indicazioni che mi ha fornito..Lei è, come al solito, preciso, competente e impagabile.
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