Buongiorno, ci viene richiesta dal titolare di un agriturismo la possibilità e le modalità per collaborare con un associazione che opera nel seguente modo:
vengono contattati produttori agricoli locali che mettono a disposizione i loro prodotti, l'utente acquista on line o telefonicamente tali prodotti e le spese ordinate vengono consegnate sempre nel tal giorno ed alla tal ora presso l'agriturismo dove il cliente ritira e può anche conoscere direttamente i produttori. Tutto ciò premesso abbiamo delle perplessità:
- l'attività di vendita dei propri prodotti può essere svolta in tal modo dagli agricoltori, vendendo in luoghi diversi dalle loro pertinenze?
- l'associazione che raggruppa i produttori e soprattutto consegna i prodotti ai clienti non è tenuta ad attivare alcun tipo di attività commerciale tramite SCIA al SUAP (ad esempio, ma non solo, per l'e-commerce)?
- l'agriturismo, o altra sede come altre sedi di associazioni o esercizi di commercio, non devono segnalare in alcun modo la vendita che di fatto avviene presso i loro locali?
Sperando di aver spiegato adeguatamente la situazione, ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione.
L’art. 4 del d.lgs. 228/2001 dispone che “Gli imprenditori agricoli, [b]singoli o associati[/b], iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, [b]possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica[/b], i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.”
Il successivo comma 1-bis prevede che “i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della
Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più' comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purche' direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.”
Quindi l’associazione di agricoltori può vendere.
Ovviamente dovrà, nei casi previsti dai successivi commi dell’art. 4, presentare la comunicazione e relativa notifica sanitaria.
L’art. 4 del d.lgs. 228/2001 dispone che “Gli imprenditori agricoli, [b]singoli o associati[/b], iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, [b]possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica[/b], i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.”
Il successivo comma 1-bis prevede che “i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della
Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più' comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purche' direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.”
Quindi l’associazione di agricoltori può vendere.
Ovviamente dovrà, nei casi previsti dai successivi commi dell’art. 4, presentare la comunicazione e relativa notifica sanitaria.
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Scusate, mi inserisco nella discussione per chiedere questo:
l'agricoltore che decide di vendere direttamente, può farlo anche all'interno di locali di proprietà dell'azienda (e attigui ad essa) con accatastamento A/3, quindi abitazione e considerati fabbricati rurali strumentali?
Un utente sostiene che l'agricoltore abbia facoltà di vedere "ovunque", quindi indipendentemente dalla destinazione/accatastamento degli immobili. A me sembra una forzatura.
Grazie.
D.lgs. 228/2001 art. 4 comma 8-ter.
L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo[b] [u]non comporta cambio di destinazione d'uso[/u] dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi [u]su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica[/u] della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati[/b].
Ti ricordo che la destinazione catastale non rileva, conta solo quella urbanistica.