Data: 2020-05-28 08:03:29

centri estivi

Buongiorno,
chiedo cortesemente informazioni circa l'esistenza di una specifica normativa nazionale e regionale riguardante i centri estivi senza pernottamento, in quanto non sono riuscita a trovarla.  Nello specifico, sono interessata ad approfondire alcuni aspetti inerenti l'organizzazione di attività estive da parte di soggetti non imprenditoriali (associazioni sportive dilettantistiche e associazioni di promozione sociale) e a capire se sono soggetti o meno a titoli abilitativi.
Grazie mille per il Vostro aiuto.

riferimento id:54501

Data: 2020-05-28 10:10:06

Re:centri estivi


Buongiorno,
chiedo cortesemente informazioni circa l'esistenza di una specifica normativa nazionale e regionale riguardante i centri estivi senza pernottamento, in quanto non sono riuscita a trovarla.  Nello specifico, sono interessata ad approfondire alcuni aspetti inerenti l'organizzazione di attività estive da parte di soggetti non imprenditoriali (associazioni sportive dilettantistiche e associazioni di promozione sociale) e a capire se sono soggetti o meno a titoli abilitativi.
Grazie mille per il Vostro aiuto.
[/quote]

NON ESISTE una normativa.
Queste attività di "intrattenimento, didattica e simili" sono liberamente esercitabili senza autorizzazioni, permessi o nulla osta (se svolte in area private) mentre saranno oggetto di CONCESSIONE DI SERVIZI se svolte in immobili pubblici (scuole, comune ecc...).
Sotto il profilo sanitario COVID occorre fare riferimento alle linee guida del Ministero e all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020

http://famiglia.governo.it/it/pubblicazioni/linee-guida-per-i-centri-estivi-e-le-attivita-ludico-ricreative/

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg

riferimento id:54501

Data: 2020-05-28 14:32:49

Re:centri estivi

Grazie Simone per il pronto riscontro. 
La mia necessità di approfondimento scaturiva proprio dalla lettura delle Linee Guida di cui all'allegato 8 del DPCM 17/05/2020, nelle quali, rispettivamente ai punti 2.9 e 3.9, si dice che "il gestore delle attività deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle autorità sanitarie locali". 
Quindi, se ho capito bene, l'attività di centro estivo sarebbe di per sé libera da adempimenti ma, in ragione dell'emergenza sanitaria, il Comune è chiamato ad approvare preventivamente il relativo progetto, anche nel caso in cui il centro estivo si svolga in area privata.
Presumo che l'approvazione si riferisca alla rispondenza del progetto alle Linee Guida di cui sopra, giusto? 
E l'approvazione "da parte delle competenti autorità sanitarie locali" dovrebbe essere precedente o successiva a quella comunale?
Grazie mille se possiamo confrontarci ulteriormente su questi aspetti.

riferimento id:54501

Data: 2020-05-29 08:32:31

Re:centri estivi

Buongiorno,
la comunicazione di avvio del centro estivo dovrebbe passare dal SUAP, e quindi essere inoltrata ad USL (anche se non siano previsti pasti per i bambini)?
L'approvazione da parte del Responsabile Pubblica Istruzione o addirittura del Sindaco?
Grazie e a presto

riferimento id:54501

Data: 2020-05-30 05:16:58

Re:centri estivi

Butto giù delle riflessioni.

Il DPCM 17/05, all’art. 1, comma 1, lett. c) prevede:
a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di [b]attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta[/b], con l’ausilio di operatori cui affidarli in[b] custodia [/b]e con [b]obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza[/b] predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia [b]di cui all’allegato 8[/b] […]

All’allegato 8 al DPCM 17/05 troviamo varie fattispecie.
[b]Al punto 2[/b] sono previste: attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (decorrenza maggio 2020).
[b]Al punto 3[/b] sono previste: attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (decorrenza giugno 2020)

Le ipotesi indicate prescindono da autorizzazioni formali: NON sono strutture educative per la prima infanzia (per la toscana, ad esempio, vedi il DPRG 41R/2013) e neppure altre fattispecie educative che necessitano di abilitazioni da provveditorati e simili. Sono le attività ricreative e di custodia dei minori che ogni estate, in tempi normali, sono realizzate dalle associazioni in collaborazione, o meno, con le amministrazioni comunali.
Il SUAP può anche restare fuori perché non si tratta di attività produttive in senso stretto e perché le attività non necessitano di procedure amministrative: sono attività libere da un punto di vista amministrativo/abilitativo (potrebbero essere anche a fini di lucro ma mi prare improbabile).
Tuttavia, in una visione allargata, dato che si tratta di servizi e perché potrebbero occorrere procedure come la notifica sanitaria ex reg. CE 852/04 legata alla refezione (la SCIA per somm.ne da verificare il base alla legge regionale), può anche essere coinvolto, dipende dalle regole interne dell’amministrazione.

In genere, si tratta di associazioni filantropiche che organizzano campi estivi. Quasi sempre tali associazioni sono in accordo con le amministrazioni locali al fine di utilizzare fabbricati comunali come le sedi scolastiche, impianti sportivi e simili. In questo senso, ho affermato prima che il SUAP può rimanere fuori. Saranno i servizi sociali e gli amministratori che ratificheranno progetti proposti dalle associazioni. In questo periodo, poi, vista la possibilità del finanziamento ai sensi dell’art. 105 del DL n. 34/2020, direi che l’Amministrazione comunale, se vuole servirsi dell’associazionismo, debba muoversi pubblicando almeno un avviso di interesse al fine di selezionare i soggetti in grado di organizzare tali attività. La valutazione del progetto di cui ai punti 2.9 e 3.9 dell’allegato 8 può essere anche un criterio di scelta.

Comunque, anche al di fuori di procedure pubbliche di affidamento, l’approvazione del progetto è una forma di garanzia che trova giustificazione normativa solo nell’allegato 8 citato. Io vedrei bene una delibera di giunta comunale di indirizzo o un’ordinanza che fissa il procedimento interno comunale: "chi fa che cosa"

Quindi, che cosa deve fare il comune? prenderà atto dell’allegato 8 e dell’art. 105 del DL n. 34/2020. Può prevedere delle procedure per selezionare le associazioni, può mettere a disposizioni spazi e fabbricati pubblici, può farsi inviare i progetti ai fini dell’approvazione che possono servire anche come criterio di qualità per la scelta del soggetto gestore. In ogni caso si farà inviare i progetti ai fini della verifica della rispondenza di questi all’allegato 8 avendo cura di approvarli unitamente alla ASL (quindi occorre relazionarsi per individuare una procedura). Il comune (ipotesi) ricevere il progetto e lo smista alla ASL, ai servizi sociali/ediucativi interni, all'ufficio tecnico interno al fine di verificare i punti (10 o 12) in cui è declinato lo stesso progetto ai sensi delle linee guida dell'allegato 8. Una volta che tutti si sono espressi il privato riceve un atto di approvazione sul progetto con eventuali prescrizioni

riferimento id:54501

Data: 2020-05-30 18:01:14

Re:centri estivi

RELATIVAMENTE ALLA REGIONE TOSCANA:
Alla fine c'ha pensato la regione a definire la faccenda. La Regione ha previsto una comunicazione di inizio attività con la dichirazione del rispetto delle linee guida.
La comunicazione passa dalla piattaforma SUAP. Sparisce l'approvazione comunale.Si comprende che saranno fatti i controlli dalla ASL/comune in sede di esercizio dell'attività ma non c'è la validazione del progetto (almeno così sembra).
Anche in caso di affidamento del servizio da parte del comune, l'atto di affidamento tiene conto della comunicazione.

vedi l'errata-corrige nella pagina iniziale dell'ordinanza: ... tale progetto viene redatto avendo a riferimento lo schema tipo disponibile sulla piattaforma Suap

Ti allego l'ordinananza completa degli allegati.

Ciao

riferimento id:54501
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it