Buongiorno.
La presente per un confronto con voi in merito a quanto segue:
a seguito dell’inoltro da parte del SUAP di una comunicazione di avvio dell'attività di commercio all'ingrosso in sede fissa all’Ufficio Tecnico comunale per le verifiche di competenza, si riceve in risposta il seguente parere:
“A seguito di vostra comunicazione prot. ……… del ……. relativamente all’attività in oggetto presso i locali siti in via …… n. ….. mappale …. sub. ….., con la presente si comunica che il fabbricato in oggetto ha destinazione artigianale e per lo stesso è stata rilasciata agibilità in data …….. Non risulta possibile verificare la conformità dello stato attuale dei locali con quanto autorizzato in quanto nella pratica presentata non è allegata la planimetria dei locali.”
1. Agisce correttamente l’Ufficio Tecnico fornendo tale risposta e lasciando quindi alla determinazione del SUAP la compatibilità o meno dell’attività avviata con la destinazione urbanistica risultante, o è l’Ufficio Tecnico a doversi esprimere in modo chiaro ed inequivocabile emettendo un parere favorevole o contrario all’esercizio dell’attività in base alle risultanze urbanistiche?
2. Dato atto che la destinazione artigianale non pare compatibile con l’esercizio del commercio all’ingrosso, quale provvedimento deve adottare il SUAP in questo caso nei confronti di chi ha avviato l’attività? Ordinanza di cessazione?
Ringraziando anticipatamente per la vs. cortese risposta, si porgono cordiali saluti.
L'agibilità si può presumere fino alla prova contraria che può avvenire anche in secondo momento. Nella pratica di avvio attività di commercio all'ingrosso, ai sensi della modulistica unificata (vedi CU del 22/08/2018 n. 18) NON è previsto che sia allegata la planimetria.
Per il resto, sarebbe meglio che il SUAP indicasse chiaramente al servizio competente di esprimere un giudizio preciso sulla compatibilità in ordina alla destinazione d'uso (magari dando un termine congruo al fine di restare nei 60 gg per i controlli sull'avvio attività). Se la destinaizone non è compatibile, il servizio competente dovrebbe emettere una atto a contenuto negativo che il SUAP poi gira al privato nei modi di cui al comma 3 dell'art. 19 della elgge 241/90 (ritengo applicabile tale disposizione anche se trattasi di mera comunicazione e non di SCIA)