una società, già titolare di normale farmacia + commercio non alimentare + tabella speciale farmacia, ora vuole vendere "e-commerce" parafarmaci e integratori alimentari.
quesiti:
1) vendita parafarmaci hanno bisogno di altra pratica o basta quella già presentata per normale farmacia?
2) nella scia commercio on line hanno segnato "alim e non alim". Gli integratori alimentari sono considerati settore alimentare? ci vuole abilitazione e notifica sanitaria?
3) la presente scia deve essere inviata al protocollo dell'ATS?
ringrazio vivamente
In base al d.lgs. 222/2016 (cd. decreto Madia) non è necessaria SCIA per commercio online per quelle attività che hanno già un titolo per il commercio (in sede fissa per la farmacia in questione, considerato che quasi sicuramente avrà presentato la SCIA per tutti i prodotti "non farmaci").
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D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA
1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).
e il punto 2 e 3?
loro hanno solo non alimentare.....
Una farmacia che non vende alimentari? Omogeneizzati e biscotti per neonati, pasta e biscotti per celiaci, integratori, le famose caramelle sferiche per bambini... mi sembra strano.
Comunque:
[quote]2) nella scia commercio on line hanno segnato "alim e non alim". Gli integratori alimentari sono considerati settore alimentare? ci vuole abilitazione e notifica sanitaria?
[/quote]
Se hanno dichiarato anche gli alimentari (non sono tenuti a dire quali) devono avere i requisiti (e i farmacisti li hanno...) e presentare notifica sanitria. Gli integratori sono alimentari.
[quote]3) la presente scia deve essere inviata al protocollo dell'ATS?[/quote]
La sola notifica
La farmacia non ha alimentari perché prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati possono essere venduti con la tabella speciale farmacie. Giusto?
Per abilitazione professionale basta laurea in farmacia?
Per il punto 1 = allora non dovevano presentare scia on line dato che hanno già farmacia, non alimentari e tabella speciale farmacia, tutto in sede fissa?
Le tabelle speciali avevano un senso quando c’era, appunto, le tabelle merceologiche. In generale, se si vendono prodotti alimentari è necessario possedere i requisiti professionali. Il farmacista non ha problemi dato che la sua laurea copre tali requisiti. In ogni caso, occorre una dichiarazione sul possesso: SCIA vicinato per il settore alimentare.
Inoltre, non so che cosa si intenda per parafarmaci. O sono farmaci o non lo sono. Se sono farmaci senza obbligo di prescrizione, allora possono essere venduti on line ma con le procedure di cui all’articolo 112 quater del D. Lgs. n. 219/2006, in vigore dal 8 marzo 2014, che prevede un'autorizzazione specifica per la vendita on-line dei medicinali OTC e SOP (solo quelli senza ricetta).
Una volta ottenuta l'autorizzazione "locale" (da vedere se rimasta in capo alla Regione o trasferita ai comuni in base alle norme regionali), il soggetto deve poi fare le procedure ministeriali per l'assegnazione del logo. Le procedure ministeriali sono effettuate qua:
http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/
Per il logo vedi il DM 06/07/2015
Ricapitolando la situazione della ditta già titolare in sede fissa di farmacia + commercio non alimentare + tabella speciale farmacia
1) doveva o no presentare scia per commercio on line di parafarmaci e integratori alimentari? se no devo archiviare la pratica?
2) per la sede fissa deve integrare con SCIA per commercio alimentare se vuole vendere omogeneizzati, integratori, cibo per malati.... o basta sua tabella speciale?
3) esattamente che procedura è art. 112 quater D.lgs. 219/06? in R. Lombardia è competenza comunale o regionale?
4) la ditta in oggetto o altra ditta avendo già farmacia in sede fissa deve fare comunque la procedura di cui al punto 3) se vende farmaci OTC e SOP? se invece chiedessi dichiarazione che non vende OTC e SOP ma solo parafarmaci va bene ?
si ringrazia anticipatamente
Il D.M. 04/08/1988, n. 375 – Allegato 9 (che prevede le tabelle merceologiche di cui trattasi) è stato fatto salvo dal d.lgs. n. 114/98. Tuttavia, le regioni, nella loro potestà normativa in materia esclusiva di commercio possono disporre circa la questione. la cosa riguarda il commercio e non la salute pubblica / medicinali La regione Lombardia, nella sua competenza sul commercio non si espressa sull’applicabilità o meno dell’allegato 9. In assenza di specificazioni, la prassi dominate vuole (ancora) che se la farmacia pone in vendita solo i prodotti della tabella speciale allora non ha bisogno di SCIA per vicinato. Altre interpretazioni vogliono la SCIA comunque dato che la regione, avendo comunque legiferato dopo il 2001 (riforma costituzionale), nulla ha detto su questa possibilità.
Nella vaghezza generale, puoi optare per la non necessità della SCIA per la tabella speciale.
Dando retta a questa interpretazione, se vende on-line solo i prodotti della tabella speciale non deve presentare altre pratiche. Se ne vende altri (on-line o in sede), va da sé che la SCIA per commercio al dettaglio occorra.
Per la vendita dei farmici tramite web, in Lombardia la competenza è stata affidata alle ASL, vedi la deliberazione n° X/3993 del 4.8.2015 della Giunta di Regione Lombardia.
Ripeto che l’autorizzazione è obbligatoria per la vendita di farmaci, non per la vendita di altre cose. In più, la vendita di farmaci on-line è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione. L'autorizzaizone è riulasciabile solo a farmacie o a "parafarmacie". Unitamente all’autorizzazione regionale, occorrono poi le procedure ministeriali, vedi qua: http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/
e la risposta al punto 1) grazie
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