Premesso che lo scrivente esercita, in qualità di Istruttore Direttivo Ass. Soc., a tempo pieno ed indeterminato, in un Comune, rientrante, secondo quanto previsto dalla recente normativa, nella cd fascia “intermedia”, ha già adottato la programmazione del personale 2020-2022,
si chiede se è possibile prevedere la mobilità in uscita di un dipendente senza che sia seguita da una mobilità in entrata per lo stesso profilo ed attingendo, invece, dalla graduatoria, tuttora in corso di validità, per il concorso effettuato nel 2015 (di cui lo scrivente è risultato vincitore, a tempo indeterminato e part-time 50%) effettuando una mera riprogrammazione del personale oppure la suddetta procedura comporta un aumento di spesa per il triennio in corso (tra cui, ad esempio, un nuovo onere finanziario per l’Ente, una conseguente riduzione della capacità assunzionale e/o eventuale esposizione al richiamo della Corte dei Conti)?
Ringraziando anticipatamente e sperando di essere stato chiaro ed esaustivo, si porgono cordiali saluti.
La risposta al quesito è molto articolata in quanto a cavallo tra due normative ma in ogni caso:
- l’ente deve procedere ad una riprogrammazione secondo quando prospettato e pertanto dovrà sottostare alle nome del dpcm
- l’ente può procedere ad assumere dall’esterno in luogo della mobilità in quanto la stessa non è più neutra ma rientra nel computo della spesa di personale
- se l’ente è tra le due soglie può utilizzare, in luogo della capacità assunzionale nuovo metodo, la vecchia capacità assunzionale data dai resti fino all’anno 2019.