L'art. 42 comma 3 della L.R. 29/2005 [url=http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=29&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex]http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=29&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex[/url] prevede che in sede di SCIA di avvio o subingresso nell’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che su area di mercato, venga acquisito il DURC.
Il gruppo tecnico del SUAP regionale ritiene che il DURC debba essere un allegato obbligatorio in quanto, come affermato nella nota protocollo n. 619/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può essere sostituito da un'autodichiarazione viste le valutazioni che devono essere effettuate per il suo rilascio da un Organismo tecnico (INPS o INAIL)
A seguito di alcune scia ove l’operatore ha allegato una dichiarazione di non essere soggetto al DURC o una ricevuta dell’INPS relativa alla richiesta di variazione dei dati aziendali, è stata effettuata la verifica d’ufficio ed è emersa la non regolarità contributiva.
concordate che l’assenza della regolarità contributiva attestata dal DURC comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 81, comma 3, della L.R. 29/2005 e, per l’ipotesi della recidiva, il comma 6 ed a livello suppletivo si può ricorrere alla disposizione di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 4/2003, ai sensi della quale <<[i]Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari[/i]>>?
come consigliereste di comportarsi in questo caso?
grazie buona lavoro a tutti
Il DURC non può essere allegato! La PA ha il dovere di verificare d’ufficio e commette una illegittimità se lo chiede o se lo accetta. Vedi art. 40 e 44-bis del DPR 445/2000. Il fatto che non possa essere certificato non significa che debba essere prodotto alla PA controllante. Vedi anche art. 74, comma 2, lett. a). La LR si applica per quanto compatibilmente con altre disposioni che regolano fattispecie non riconducibili al commercio, vedi, apputo, il caso di specie.
A parere mio la non regolarità contributiva è insanzionabile ai sensi della legge regionale. La disposizione che citi potrebbe sanzionare il non aver allegato il DURC ma dato che il DURC non si può allegare, di fatto è inapplicabile.
L’art. 81, comma 3 non può sanzionare la mancata regolarità. Sarebbe un'interpretazione analogica non ammessa dalla legge 689/81, art. 1. Inoltre, ancora ai sensi dell’art. 9 della legge 689/81, neppure perché la mancata regolarità contributiva è sanzionata dalle leggi specifiche in materia (INPS INAL sono le autorità competenti)