Buongiorno,
un’impresa intende aprire nel nostro comune un cinema drive-in e avremmo necessità di capire quali sono le procedure necessarie.
La legge RT 21 del 25/02/2010 e il DPGR 22/R del 06/06/2011 non fanno riferimento esplicito a questa tipologia di cinema:
nelle definizioni dell’art. 17-bis del DPGR viene definita come arena il cinema all’aperto funzionante fra il 15 maggio e il 30 settembre, ma un drive-in teoricamente può essere aperto tutto l’anno, mentre nell’art. 17-quater tra i requisiti minimi indica la larghezza delle poltrone e la distanza fra le file, non direttamente applicabili ad un drive-in.
Tali norme sono comunque applicabili?
Che iter deve essere seguito, a partire dall’individuazione delle aree, e quali sono i procedimenti da presentare al Suap?
Grazie
Virna Seravalle
In quanto cinema NON può applicarsi l'art. 68/69. Con il d.lgs. n. 112/98 sono state tolte dall’ambito applicativo dell’art. 68 le rappresentazioni teatrali o cinematografiche.
Si applica l'art. 80 TULPS con prevenzione incendi che terrà conto della rimessa temporanea delle auto. Occorre la valutazione di impatto acustico ela compatibilità urbanistica/edilizie degli immobile.
La norma regionale è applicabile limitatamente a questo compatibile.
L’autorizzazione regionale ex art. 50 della LR ha sempre rappresentato qualcosa di oscuro. Oggi, a parere mio, la legge regionale e relativo regolamento non è più neanche applicabile, compreso l’art. 22 del d.lgs. n. 28/2004, perché tacitamente abrogata (nella
parte dei contingentamenti) in base a DL 138/11, DL 201/11 e DL 1/12. Gli indicatori regionali sul fabbisogno di posti è un contingentamento non più ammissibile.