Data: 2020-05-22 18:32:56

RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE IN PARTICOLARE DELL’AREA SANITA’

Per quanto concerne la responsabilità dirigenziale l’art 21 del D.lsg. 165/2001 rimane tuttora la norma generale di riferimento per la disciplina di tale materia a cui debbono conformarsi i comportamenti sanzionatori di tutte le Amministrazioni Pubbliche nonché le disposizioni pattizie contenute nei contratti collettivi di tutte le Aree Dirigenziali, ivi compresa quella dei Dirigenti appartenenti al comparto sanità ( CCNL 2016/2018). I dirigenti rispondono del mancato esercizio dei poteri datoriali, se le loro omissioni cagionino lo scarso rendimento dei propri dipendenti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente possono comportare l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e in alcuni casi particolarmente gravi anche la revoca dell’incarico o ancora il recesso dell’amministrazione dal rapporto di lavoro. Nel caso venga accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sull’operato del personale assegnato comporta la decurtazione della retribuzione per massimo di un 80%, sentito il Comitato dei garanti. La responsabilità dirigenziale ex art 21 TU diverge dalla responsabilità disciplinare, in quanto quest’ultima deriva dalla violazione dei comuni doveri d’ufficio, mentre caratteristica della prima è l’assenza di una qualsiasi colpa o dolo nella relativa condotta. Si tratterebbe, di conseguenza, di una sorta di responsabilità oggettiva, laddove, invece, la responsabilità disciplinare presuppone sempre quanto meno una negligenza colpevole. Ciò non toglie la possibilità che le due fattispecie possano coincidere laddove il mancato raggiungimento degli obiettivi discenda da negligenza o inerzia del dirigente. Secondo l’art 70 CCNL 2016/2018 , rubricato “Obblighi del dirigente” , si dispone che la sua condotta è improntata al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa , nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. La violazione di uno dei suddetti obblighi, postula l’irrogazione delle sanzioni previste a norma dell’art 71 CCNL 2016/2018 , che in ordine crescente di gravità. Prevede dalla comminazione di una censura scritta al licenziamento senza preavviso, in aggiunta il procedimento disciplinare viene svolto dall’ufficio competente ai sensi dell’art 55 bis co 4 del D.lsg 165/2001.

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Data: 2020-05-24 11:40:38

Re:RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE IN PARTICOLARE DELL’AREA SANITA’

OTTIMO, trova qualche spunto su:
- Codice di comportamento
- responsabilità dirigenziale "omissiva"
- responsabilità dirigenziale di personale senza qualifica dirigenziale

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