La ditta A si presenta al Suap per informazioni in merito agli adempimenti relativi al subingresso per acquisto di ramo d’azienda della ditta B (trattasi di bar-pizzeria), esibendo regolare atto notarile stipulato e sottoscritto circa 36 giorni prima. L’atto risulta registrato due giorni dopo la data di stipula e comunicato contestualmente per via telematica, mediante comunicazione unica, alla Camera di Commercio.
La ditta che ha ceduto l’attività non ha provveduto, a tutt’oggi, ad effettuare apposita comunicazione di cessazione al Comune.
Dalla data di stipula dell’atto di subingresso sopra citato l’attività è rimasta chiusa senza che la chiusura sia stata comunicata al Comune dal subentrante, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5 (Sardegna), il quale dispone “La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al Comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.”. Per la mancata comunicazione tuttavia la legge regionale non prevede alcuna sanzione.
Il comma 3 dell’art. 29 della citata legge regionale n. 5/2006 stabilisce che “Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell’attività è soggetto a previa comunicazione al Comune ……….”, senza prevedere però sanzioni in caso di comunicazione tardiva.
L’art. 99 del T.U.L.P.S. (r.d. 18.06.1931, n. 773), come modificato dall’art. 13 del “Decreto Semplificazioni” 9 febbraio 2012 n. 5, in riferimento agli esercizi pubblici stabilisce che “Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata”.
Alla luce di quanto sopra precisato vi chiedo:
1) se è rilevante il fatto che non siano state presentate rispettivamente la comunicazione “preventiva” di subingresso (mediante SCIA, in Sardegna DUAAP) da parte della ditta subentrante e la comunicazione di cessazione del ramo d’azienda da parte della ditta cedente, o se detto adempimento possa comunque essere effettuato anche tardivamente senza conseguenze, considerato che l’attività non è stata ancora riavviata.
2) se il fatto che l’attività non sia stata ancora riavviata possa essere considerata come chiusura temporanea e conseguentemente se la mancata presentazione della comunicazione di chiusura temporanea da parte della ditta subentrante, dato che il periodo di chiusura ha superato i trenta giorni, comporti la revoca dell’autorizzazione sulla base del citato art. 99 del Tulps, o se tale termine non sia perentorio, tenuto conto anche della liberalizzazione degli orari di svolgimento delle attività.
Cordiali saluti
Sinceramente, non ci vedo nessun problema.
Se l'attività fosse stata riavviata senza prima comunicare il subingresso, saremmo stati di fronte ad un esercizio abusivo... Ma così non è, a quanto pare.
Il fatto che la ditta cedente non abbia comunicato la cessazione è irrilevante: la norma non prevede l'obbligo di comunicare la cessazione per gli esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per cui nessuna norma è stata violata.
La sospensione di oltre 30 giorni doveva essere comunicata, ma poiché la norma regionale non prevede alcuna sanzione, resta un'inadempienza senza conseguenze. Quanto alla previsione del TULPS, sinceramente non la ritengo applicabile in Sardegna stante il fatto che abbiamo una norma regionale che prevede termini diversi rispetto alla revoca/decadenza del titolo abilitativo a seguito di sospensione dell'attività (un anno, o 180 giorni nel caso di perdita della disponibilità dei locali).
Accetterei quindi la DUAAP di subingresso senza ulteriori intoppi