Buon giorno, nella mia Regione (Friuli Venezia Giulia) la L.R. che disciplina il B & B (L.R. 2/2002 art.1) si limita a stabilire che i Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verficare l'idoneita' dei locali all' esercizio dell'attivita'. Per prassi, successivamente alla presentazione della DIA/SCIA, verifichiamo che l'abitazione sia munita del certificato di abitabilita' , poi eseguiamo un sopralluogo per verificare che l'immobile non sia in condizioni di palese inidoneita' (presenza di sporcizia ... ecc ). Tutto bene finche' il certificato e' stato rilasciato ma come operare nei casi in cui non c'e' ? ( i casi piu' ricorrenti sono quelli di edifici molto datati o rurali )
Nel silenzio della legge ( che in effetti non lo chiede espressamente) abbiamo comunque titolo , in base ai principi di carattere generale che regolano l'attivita' amministrativa, per pretenderlo ?
E sarebbe quindi necessario, in caso di mancanza, emettere un divieto di prosecuzione dell' attivita' ?
Nel silenzio della legge ( che in effetti non lo chiede espressamente) abbiamo comunque titolo , in base ai principi di carattere generale che regolano l'attivita' amministrativa, per pretenderlo ?
[color=red]Assolutamente no.
L'agibilità NON è dovuta per edifici antecedenti al 1967 che non abbiano realizzato interventi tali da assoggettarli a nuovo rilascio. Quindi per molti edifici tale certificazione non è dovuta.
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E sarebbe quindi necessario, in caso di mancanza, emettere un divieto di prosecuzione dell' attivita' ?
[color=red]Assolutamente no. Ed a mio avviso NON è possibile ordinare la cessazione dell'attività NEMMENO nel caso in cui il certificato sia dovuto ma manchi. In questo caso è possibile far chiudere SOLO se vi è un pericolo imminente, altrimenti va prescritto ed eventualmente sanzionato pecuniariamente l'operatore.[/color]
Ok, grazie, ma ho ancora dubbi (scusa ma non capisco molto di edilizia e posso usare delle indicazioni improprie): perche' 1967 quando il TULLSS che istituiva l'abitabilita' risale al 1934?
Ma in ogni caso, poiche' e' evidente che dal 1967 ad oggi gli edifici in questione hanno subito interventi di manutenzione (ripassatura tetto, adeguamento servizi igienici, scarichi fognari, impianti ecc) posso fidarmi della dichiarazione dei proprietari (non avendo reperito siginificativa documentazione presso l'ufficio tecnico) "..che l'immobile, edificato nel...., non e' tenuto al certificato di abitabilita' neanche in relazione agli interventi edilizi successivamente eseguiti.."?. Ti chiederai perche' ho tanta diffidenza : perche' dovendo consentire l'ospitalita' in alloggi che, a differenza delle altre strutture ricettive, possono anche non avere il benedetto pezzo di carta attestante l'agibilita' quale potrebbe essere la ns. (ufficio commercio) responsabilita' in caso di di danni alle persone? (pensa che mi e' capitato di vedere anche terrazze senza parapetto!). Esiste una qualche forma di verifica tecnico/edilizia che puo' essere in questi casi avviata ?
Ok, grazie, ma ho ancora dubbi (scusa ma non capisco molto di edilizia e posso usare delle indicazioni improprie): perche' 1967 quando il TULLSS che istituiva l'abitabilita' risale al 1934?
Ma in ogni caso, poiche' e' evidente che dal 1967 ad oggi gli edifici in questione hanno subito interventi di manutenzione (ripassatura tetto, adeguamento servizi igienici, scarichi fognari, impianti ecc) posso fidarmi della dichiarazione dei proprietari (non avendo reperito siginificativa documentazione presso l'ufficio tecnico) "..che l'immobile, edificato nel...., non e' tenuto al certificato di abitabilita' neanche in relazione agli interventi edilizi successivamente eseguiti.."?. Ti chiederai perche' ho tanta diffidenza : perche' dovendo consentire l'ospitalita' in alloggi che, a differenza delle altre strutture ricettive, possono anche non avere il benedetto pezzo di carta attestante l'agibilita' quale potrebbe essere la ns. (ufficio commercio) responsabilita' in caso di di danni alle persone? (pensa che mi e' capitato di vedere anche terrazze senza parapetto!). Esiste una qualche forma di verifica tecnico/edilizia che puo' essere in questi casi avviata ?
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Per punti essenziali:
1) pur essendo dibattuto il termine molti ritengono che la necessità dell'agibilità decorra dal 1 settembre 1967 (legge 6 agosto 1967, n. 765 “Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”)
2) se non vi sono interventi successivi che determinino la necessità di un nuovo certificato di agibilità (ristrutturazioni ecc...) allora un immobile può rimanere privo del certificato
3) la verifica di tali condizioni SPETTA ALL'INTERESSATO che ne autocertifica le condizioni nell'ambito della SCIAO
4) tu non hai nessuna responsabilità nell'accettare l'autocertificazione prodotta come espressamente dispone:
[color=red]D.P.R. 28-12-2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Art. 73. (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi[/color]