Data: 2020-05-20 14:56:11

Il Consiglio comunale

Il Comune, in quanto ente dotato di autonomia, esercita le sue funzioni per il tramite di organi che in base al principio di separazione tra politica e tecnica affermatosi negli anni 90, si distinguono in organi di governo (Consiglio, Giunta  e Sindaco) cui spettano poteri di indirizzo e controllo e dirigenti, responsabili della gestione dell’ente.
Il Consiglio Comunale, i cui componenti sono direttamente eletti dai cittadini (il cui numero varia in rapporto alla popolazione residente nel Comune), è in analogia con il Parlamento, organo rappresentativo della volontà politica degli elettori e, come previsto dall’art. 42 del TUEL, ha competenza tipica in merito alla deliberazione di molti atti fondamentali dell’ente come gli statuti, i regolamenti (eccetto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta), atti programmatori, bilanci, rendiconti, convenzioni e relative modifiche.  L’unica eccezione al principio di tassatività della competenza del Consiglio è rappresentata dall’adozione delle variazioni di bilancio che in via d’urgenza possono essere adottate dalla Giunta, salvo ratifica entro 60 gg da parte del Consiglio a pena di decadenza.
Per poter essere eletti alla carica di consigliere occorre, oltre aver compiuto la maggiore età e avere la capacità di votare, non trovarsi in una delle situazioni ostative alla candidatura, di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge, la cui verifica avviene nella prima seduta successiva alle elezioni, con l’obiettivo di esaminare la condizione degli eletti prima di deliberare su ogni altro oggetto.
Per poter assolvere le loro funzioni il TUEL riconosce ai componenti di cariche elettive un particolare status che impone loro specifici doveri nell’esercizio delle loro funzioni, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento, e obblighi di astensione dalla votazione e discussione di delibere che possano porli in conflitto d’interesse. Inoltre viene assicurata, nel rispetto del principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive previsto dall’art. 51 della Costituzione, il diritto di disporre del tempo necessario allo svolgimento del mandato attraverso permessi e licenze e usufruendo di indennità e rimborsi spese nei limiti previsti dalla legge.
Ogni consigliere è titolare del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dei Consiglio, di presentazione di interrogazioni e mozioni al Sindaco e agli assessori, la richiesta di convocazione del Consiglio e il diritto d’accesso agli atti e alle informazioni utili allo svolgimento del loro mandato. Molti di questi aspetti (come anche il quorum strutturale necessario alla validità della sedute), sono disciplinati dal regolamento consiliare. Il Consiglio è infatti organo dotato di autonomia funzionale e organizzativa che viene esplicata attraverso l’approvazione di un regolamento consiliare.
Nei Comuni sopra i 15000 abitanti i Consigli sono presieduti da un presidente elettro tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, mentre fino a 15000 abitanti salvo diversa previsione statutaria il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro 20 gg quando venga richiesta da 1/5 dei consiglieri o dal Sindaco, ha poteri di rappresentanza del consiglio, deve provvedere a dare un’adeguata e preventiva informativa ai gruppi consiliari (consiglieri di uno stesso raggruppamento politico) e ai consiglieri sulle questioni all’odg e ha poteri disciplinari  e di direzione dei lavori assembleari.
La cessazione dalla carica di consigliere, oltre che nei casi di cessazione anticipata dell’intero organo (ad esempio per gravi motivi di ordine pubblico, atti contrari alla Costituzione, mancata approvazione del bilancio), avviene in caso di decesso, dimissioni, rimozione, decadenza.
La consiliatura ha una durata di cinque anni a partire dalla data delle elezioni, anche se allo scopo di garantire la continuità delle funzioni, è previsto, attraverso l'istituto della prorogatio dei poteri, che i consiglieri restino in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio sebbene con poteri limitati agli atti urgenti e improrogabili.

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