Salve, pongo questo quesito.
Premesso che i commi 3 e 4 dell'art. 187bis della bozza del decreto Rilancio recitano così:"[i]Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.[/i] "
Che durata massima può avere un'autorizzazione di occupazione temporanea suolo pubblico ai sensi delle disposizioni sopra richiamate? 120 giorni? 6 mesi? 1 anno? Dipende dai regolamenti dell'Ente?
Alla scadenza del termine del provvedimento di autorizzazione temporanea, poniamo il caso dopo il 31 ottobre 2020, l'esercente può richiedere una proroga oppure incontra un limite temporale e deve chiedere la paesaggistica? e se invece la richiesta di proroga intervenisse entro il 31 ottbre 2020?
Grazie mille per la pazienza.
Rispondiamo solo sul TESTO DEFINITIVO .... manca poco
riferimento id:54222Ora che finalmente abbiamo il Decreto pubblicato :P, mi farebbe piacere avere la vostra opinione sul quesito che ho posto.
Ho dubbi, in quanto a parere di esponenti politici l' occupazione temporanea in deroga all'autorizzazione paesaggistica e in deroga ai termini del DPR 380/2001, ai sensi dell'art. 181 del Decreto Rilancio 34/2020, potrebbe avere anche una durata superiore ai 120 giorni,
Potrebbero essere più di 90 ma meno di 120?
E al termine, può essere prevista una proroga? Di che entità?
Confesso di essere nel pallone. :-[
Mi interessa, in definitiva, capire qual è il limite massimo della temporaneità delle occuopazioni a cui fa riferimento questa disposizione.
Grazie
SUGGERIAMO di non rilasciare oltre il 31 ottobre .... ovviamente salvo proroga o recesso anticipato.
Ecco un esempio di regolazione:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=54195.0
Innanzitutto,grazie per la risposta.
Su un aspetto però mi piacerebbe avere un chiarimento.
L'esempio di regolazione che hai opportunamente postato prevede testualmente che "l’autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto".
Come si fa a conciliare questo termine di validità eventuale dell'autorizzazione richiamato dalla ordinanza di regolazione con quello del 31 ottobre che, se non ricordo male, non coincide attualmente con la scadenza del periodo emergenziale.
Non so se riesco a rendere il concetto.
Se massimo posso concedere fino al 31 ottobre, che da oggi sono circa 5 mesi, come mi comporto con una istanza di autorizzazione all'occupazione fino al 30 novembre ad esempio, atteso che se non erro lo stato di emergenza è stato prorogato di altri 6 mesi?
Grazie
SUGGERIAMO di non rilasciare oltre il 31 ottobre .... ovviamente salvo proroga o recesso anticipato.
Ecco un esempio di regolazione:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=54195.0
[/quote]
Ciao,
ovviamente l'ordinanza è rivedibile in ogni momento ma l'ho scritta per evitare di tornarci sopra che verrà prorogata al 31 dicembre (come penso) ... puoi anche toglierlo
Grazie infinite dott.
Se non ci fosse bisognerebbe inventarla.
;D