Buongiorno Ing. Puggioni ho letto le sue risposte (nn. 5 e 9) collegate all'Webinar del 14 febbraio 2019 interessanti le sanatorie edilizie e l'accertamento di compatibilità paesaggistica, in esse cita l'art. 40, comma 1-ter della L.R. n. 24/16, nuova formulazione, come da lei precisato, che non ho sono riuscito a reperire. Le chiedo in sintesi se può essere presentata una pratica SUAPE unica per l'accertamento di compatibilità paesaggistica (per lievi modifiche esterne come la modifica di una porta in finestra e viceversa, ante 12/05/2006) e contestuale modifica di un ripostiglio interno in servizio igienico e se la pratica segue la conf. di servizi o la sanatoria "normale" con versamento della sanzione di Euro 500 (mancata CILA). La ringrazio.......Buona giornata
riferimento id:54181Buongiorno
L'articolo 40 della L.R. n. 24/2016 è stato modificato dall'art. 48 della L.R. n. 1/2019. Le riporto di seguito il testo vigente:
[i]1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.
1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, si applica il procedimento di cui all'articolo 34, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa.[/i]
Ne consegue che la presentazione di un'unica pratica per la sanatoria e per la realizzazione di un nuovo intervento edilizio è possibile solo nei casi di cui al comma 1 bis, ovvero per le sanatorie autocertificate, e non per gli accertamenti di conformità e di compatibilità paesaggistica come nel caso da lei indicato.
Nella normativa regionale sarda non è prevista alcuna conferenza di servizi per le procedure di sanatoria.