Due dipendenti di questo Comune già collocati in lavoro agile sono stati riscontrati positivi all'esame del COVID-19. L'Azienda sanitaria territoriale (AST) ha disposto con suo provvedimento l'isolamento fiduciario fino al 15 maggio. Secondo l'attuale normativa (art.26, co .2, D.L. 18/2020) il provvedimento restrittivo dell'AST equivale a ricovero ospedaliero. AST informalmente ha manifestato la possibilità per gli stessi di lavorare da casa in quanto in buone condizioni per poterlo fare, peraltro non è stato rilasciato alcun certificato di malattia da parte del medico di base. Si chiede se il provvedimento restrittivo di AST debba giuridicamente e necessariamente integrare lo stato di malattia dei dipendenti oppure sebbene in isolamento e in mancanza del certificato di malattia possano essere considerati regolarmente attivi lavorativamente (non in malattia).
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Due dipendenti di questo Comune già collocati in lavoro agile sono stati riscontrati positivi all'esame del COVID-19. L'Azienda sanitaria territoriale (AST) ha disposto con suo provvedimento l'isolamento fiduciario fino al 15 maggio. Secondo l'attuale normativa (art.26, co .2, D.L. 18/2020) il provvedimento restrittivo dell'AST equivale a ricovero ospedaliero. AST informalmente ha manifestato la possibilità per gli stessi di lavorare da casa in quanto in buone condizioni per poterlo fare, peraltro non è stato rilasciato alcun certificato di malattia da parte del medico di base. Si chiede se il provvedimento restrittivo di AST debba giuridicamente e necessariamente integrare lo stato di malattia dei dipendenti oppure sebbene in isolamento e in mancanza del certificato di malattia possano essere considerati regolarmente attivi lavorativamente (non in malattia).
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I dipendenti sono in ricovero ospedaliero e quindi non possono prestare attività lavorativa. Non ne sono legittimati, non sono coperti da assicurazione, gli atti compiuti potrebbero risultare inficiati.