Data: 2020-05-11 08:18:10

verifica principalità agriturismo negativa

La Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale ha trasmesso al Suap comunicazione degli esiti istruttori conseguenti alle verifiche effettuate presso un'azienda agricola che svolge attività di agriturismo ai sensi del comma 4 dell'art. 23 della L.R. 30/2003 demandando al Comune quanto previsto dagli art. 24 e 25 della medesima Legge Regionale.
Relativamente alla verifica effettuata sul requisito della PRINCIPALITA' dell'attività agricola l'esito è stato NEGATIVO;
Conseguentemente il Comune ha trasmesso comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. volto alla verifica dei presupposti per decretare la sospensione del titolo abilitativo all'esercizio di attività agrituristica poichè il requisito della PRINCIPALITA' dell'attività agricola è uno dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l'esercizio dell'agriturismo e pertanto la fattispecie in esame è riconducibile a quanto indicato al comma 3 dell'art. 25 della L.R. 30/2003;
Per effetto dell'art. 103 del D.L. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020  il termine di 30 giorni per presentare osservazioni o scritti difensivi ai sensi dell’art.10 L. 241/90, è stato prorogato alla data del 14 Giugno 2020.
Tre giorni fa (quindi prima della scadenza del termine per la presentazione di osservazioni) l'azienda ha presentato SCIA di variazione dell'attività agrituristica (trasformandola in stagionale e riducendo le giornate di degustazione).
Cosa dobbiamo fare relativamente a quest'ultima SCIA essendo stato avviato un procedimento (non ancora concluso) per la medesima attività?

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Data: 2020-05-11 17:08:05

Re:verifica principalità agriturismo negativa

Se la SCIA risolve il problema della mancanza della principalità dell’attività agricola su quella turistica, va da sé che il procedimento ex art. 25, comma 3 può essere interrotto con atto espresso da notificare al privato, fatta salva l’ulteriore verifica da parte della Regione alla quale la SCIA sarà inviata per conoscenza (unitamente all’interruzione del procedimento).
Il procedimento, come giustamente hai detto tu, è da considerare come rientrante nell’art. 103 del DL 18/20 che, dopo la conversione, chiarisce ancora meglio che la sospensione dei termini riguarda anche lo “svolgimento di attività difensiva”.

Quindi, dato che il procedimento era/è in corso, puoi prendere atto della mutata situazione di fatto che ha prodotto il venir meno della motivazione che avrebbe portato al provvedimento di secondo grado.

Si può ritenere che la strada già pratica dal soggetto potrebbe essere una di quelle perseguibili anche sede di ripristino a seguito di provvedimento comunale autoritativo. Quindi, anche fosse valutata una mancanza grave, perché sospendere se ha già ripristinato? La sospensione non è una pena ma una forma di garanzia pubblica in attesa del ripristino.

Resterebbe praticabile la possibilità sanzionatoria dato che siamo di fronte ad un accertamento effettuato e notificato dall’autorità competente. Non è un verbale di accertamento (almeno credo che la regione non lo abbia redatto) ma potrebbe essere il presupposto per la verbalizzazione comunale. Vedi art. 24, comma 5, lett. d) in relazione all’art. 2, comma 1: [i]Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate […] in rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile CHE DEVE RIMANERE PRINCIPALE, secondo quanto disposto dalla presente legge[/i]

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