Buongiorno Andrea Bufarale;
Ai sensi del DPR 396/2000 art 12 comma 8-9 gli atti dello Stato Civile sono formati e redatti ove accade il fatto e poi trasmessi ,per la trascrizione nel Comune di residenza (qualora sia diverso). A questo proposito vorrei sapere:
-quando avviene il cambio di residenza da un comune ad un altro tutti gli atti dello stato civile della persona come vengono trasferiti nel nuovo comune?
-Il Comune di emigrazione una volta cancellato il cittadino dalla sua APR provvede anche a cancellare anche tutti i relativi atti che di stato civile che a sua volta aveva trascritto precedentemente o li conserva?
-In caso di richiesta residenza di un cittadino extra UE o UE è sempre obbligatorio trasferire gli atti di stato civile esteri nel nuovo comune italiano? Se si come avviene il trasferimento
Gent.mo Utente, ti ringrazio per la domanda.
Gli atti di Stato Civile, a differenza della posizione anagrafica, essendo contenuti in un registro non sono suscettibili al trasferimento nel caso di cambio di residenza della persona. Gli atti, una volta iscritti o trascritti seguono la loro vita nel comune dove sono stati formati (la trascrizione nel comune di residenza si intende quello risultante al momento della formazione dello stesso).
Per i cittadini non italiani, la trascrizione degli atti di Stato Civile non è dovuta in quanto le risultanze di eventuali atti formati all'estero sono validi soltanto ai fini anagrafici e non di stato civile. Gli stessi potranno richiedere la trascrizione degli atti all'atto al momento della concessione della cittadinanza italiana in quanto da li, inizia la loro "storia" in Italia.
Quindi supponendo che una persona nasce a Roma ma i genitori vivono a Torino, l'atto verrà formato a Roma (iscrizione) e comunicato a Torino (trascrizione);nel caso in cui la persona, dopo 30 anni, voglia trasferirsi a Genova, l'atto di nascita non verrà trasferito a Genova ma rimarrà a Roma e a Torino. Corretto?
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