La legge regionale 15/2007 prevede per l'attività ricettiva extra alberghiera di bed and breakfast in particolare la disponibilità di almeno un servizio igienico, ma salvo sviste non ho mai letto (in una norma o anche solo in una circolare) che tale servizio debba essere ad uso esclusivo dei clienti.
Interpellata la ASL locale mi comunica l'interpretazione che per motivi igienico-sanitari deve essere ad uso esclusivo dei clienti e non condiviso con il proprietario ivi residente.
Mi potete aiutare a trovare una norma che specifichi questa prescrizione?
Grazie
La legge regionale 15/2007 prevede per l'attività ricettiva extra alberghiera di bed and breakfast in particolare la disponibilità di almeno un servizio igienico, ma salvo sviste non ho mai letto (in una norma o anche solo in una circolare) che tale servizio debba essere ad uso esclusivo dei clienti.
Interpellata la ASL locale mi comunica l'interpretazione che per motivi igienico-sanitari deve essere ad uso esclusivo dei clienti e non condiviso con il proprietario ivi residente.
Mi potete aiutare a trovare una norma che specifichi questa prescrizione?
Grazie
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MA SCHERZIAMO!
I B&B devono avere i requisiti della civile abitazione e se questa ha un servizio igienico esso sarà ad uso di proprietario e avventori.
Del resto non capisco perchè le deiezioni del proprietario dovrebbero essere meno igieniche di quelle degli avventori (o viceversa!).
L’indicazione dell’ASL non è fondata. Infatti la norma è chiara: se con una stanza per gli alloggiati basta un solo bagno è chiaro che è al servizio di tutti. Solo nel caso l’esercizio si svolga in più di una stanza devono essere garantiti almeno due bagni, non necessariamente dedicati, anche se il proprietario, per maggior riservatezza, uno lo riserverà agli ospiti.
riferimento id:5412Solo a titolo di chiarezza legislativa posto, qui sotto, il comma 5 dell'art. 45 della L.R. 15/2007 dal quale non si evince alcuna richiesta specifica di servizi igienici.
Un solo dubbio: non è che Asl di Bergamo abbia fatto una norma specifica nel proprio regolamento d'igiene che preveda l'obbligo del servizio igienico esclusivo? sarebbe possibile? se il dubbio fosse assolutamente puerile citerò Socrate: "So di non sapere"
Buona giornata a tutti!
L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande
Grazie per i pareri, che condivido.
Mi supporta il fatto che nessuno citi norme che prevedono esplicitamente tale requisito, e che nell'unico riferimento (l'art. 45 della l.r.) "qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici [color=red]per unità abitativa[/color]", quindi in senso generico.
Il regolamento locale d'igiene e del 1989, e comunque non prevede particolari prescrizioni per tali attività.
Se due indizi fanno una prova...
Una ultima considerazione: nel caso in cui ci fossero condizioni di esercizio diverse rispetto ai requisiti richiesti per una civile abitazione si entrerebbe in ambito imprenditoriale; decadrebbe il presupposto dell'attività non organizzata, saltuaria, complementare alle comuni attività domestiche ed assimilata alla mera accoglienza in famiglia. La regione lombardia, con l'organizzazione delle Provincie e delle Comunità Montane, gli assessorati al turismo e famiglia, ha finanziato corsi rivolti alle donne, specialmente casalinghe, incentivando tale attività con l'obiettivo di dare un contributo al bilancio famigliare e meglio impegnare il tempo di chi non ha una attività professionale.
riferimento id:5412