BURL Supplemento n. 19 - Giovedì 07 maggio 2020
O.p.g.r. 7 maggio 2020 - n. 541
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
PUNTI SALIENTI:
[b]Attività sportive individuali all’aria aperta[/b] sono consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente da parte dei gestori all’osservanza delle seguenti misure:.
- [u]vietare la fruizione di spazi e servizi accessori[/u] (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti,
docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici;
- garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici,
- assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento.
Alcuni esempi di attività sportive oggetto dell'ordinanza: golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart.