Data: 2012-05-21 10:37:31

farmacista e apertura di più parafarmacie

Ciao Simone,
apertura di parafarmacia- situazione:
La d.ssa ….,in qualità di ditta individuale, è titolare di una farmacia e di una parafarmacia nel suo paese di residenza (n. 26 -1° piano, e n. 27, praticamente locali della propria abitazione). La partita IVA è la stessa per le due attività.
Di recente ha fatto pervenire a questo ufficio ( e sempre a proprio nome) una scia per esercizio di vicinato – settore non alimentare- e la contestuale comunicazione (indirizzata a tutti gli enti previsti dalla normativa) per l’attivazione di reparto di parafarmacia nel nostro comune, indicando quali persone addette al reparto medesimo, due laureati in farmacia.
Come siamo messi con la vigente normativa? E’ fattibile tutto ciò o vi è qualche impedimento? Un farmacista (ditta individuale) può gestire contemporaneamente una farmacia e più esercizi commerciali con annessi reparti di parafarmacia ubicati in comuni diversi?
Grazie.
Simone, ne approfitto per chiederti un'altra cosa: il titolare di un frantoio-imprenditore agricolo- che  a tutt'oggi vende olio all'ingrosso e al dettaglio nell'ambito della propria azienda agricola, acquisisce o no il requisito professionale per l'apertura di un esercizio di vicinato-sett. alimentare?

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Data: 2012-05-22 15:20:04

Re:farmacista e apertura di più parafarmacie

A parere mio è possibile. Le parafarmacie sono formalmente reparti di esercizi di esercizi commerciali (vicinato, medie e grandi strutture). La titolarità di un esercizio di commerciale può essere vantata anche da un farmacista. Tale soggetto comunicherà i nominativi dei farmacisti presenti nel reparto parafarmacia.
Nascerebbero problemi se lo stesso farmacista indicasse se stesso come responsabile della parafarmacia, in quanto il titolare responsabile deve “presidiare” la farmacia.

Incollo parte dell’allegato 1 del DM 09/03/2012 (g.u. 95 del 23/04/12)
c. Il titolare  dell'esercizio  commerciale  deve  comunicare  al Ministero  della  salute,  all'Agenzia  italiana  del  farmaco,  alla regione o  provincia  autonoma,  al  comune  e  alla  azienda  unita' sanitaria locale (di seguito AUSL) dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attivita' di vendita dei medicinali di cui all'art. 1,  comma  1 del  presente  decreto  ed  effettuare  le  ulteriori  comunicazioni previste dal decreto del Ministro della salute  del  15  luglio  2004 recante: «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco  di  una banca dati  centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei medicinali all'interno del sistema distributivo.»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio  2005,  n.
2.
d.  Il  titolare  dell'esercizio  deve  comunicare  alla  AUSL  e all'ordine dei farmacisti  territorialmente  competente,  al  momento dell'entrata  in  servizio,  le  generalita'  del  farmacista  o  dei farmacisti operanti nell'esercizio  medesimo  con  l'indicazione  del farmacista  responsabile  del  reparto,  comunicando  tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Analoga  comunicazione  deve  essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio.
e. Il nominativo del farmacista  responsabile  deve  essere  reso noto agli utenti.

Magari puoi sentire anche l'Ordine di zona se ci sonn problemi di incompatibilità deontologica.

Per ciò che riguarda la maturazione del requisito professionale del commercio/somministrazione alimenti tramite l’esperienza professionale come addetto alla vendita diretta di prodotti agricoli, è ragionevole rispondere in modo affermativo.
Con il d.lgs. 59/2010 l’accento è posto sull’esperienza maturata in imprese del settore alimentare.
Il MiSE ha chiarito che anche gli artigiani maturano i requisiti (vedi panificazione) e in modo più timido aggiunge la stessa cosa anche per il settore agricolo (vedi risoluzione in allegato).

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