Ciao Simone,
apertura di parafarmacia- situazione:
La d.ssa ….,in qualità di ditta individuale, è titolare di una farmacia e di una parafarmacia nel suo paese di residenza (n. 26 -1° piano, e n. 27, praticamente locali della propria abitazione). La partita IVA è la stessa per le due attività.
Di recente ha fatto pervenire a questo ufficio ( e sempre a proprio nome) una scia per esercizio di vicinato – settore non alimentare- e la contestuale comunicazione (indirizzata a tutti gli enti previsti dalla normativa) per l’attivazione di reparto di parafarmacia nel nostro comune, indicando quali persone addette al reparto medesimo, due laureati in farmacia.
Come siamo messi con la vigente normativa? E’ fattibile tutto ciò o vi è qualche impedimento? Un farmacista (ditta individuale) può gestire contemporaneamente una farmacia e più esercizi commerciali con annessi reparti di parafarmacia ubicati in comuni diversi?
Grazie.
Simone, ne approfitto per chiederti un'altra cosa: il titolare di un frantoio-imprenditore agricolo- che a tutt'oggi vende olio all'ingrosso e al dettaglio nell'ambito della propria azienda agricola, acquisisce o no il requisito professionale per l'apertura di un esercizio di vicinato-sett. alimentare?
A parere mio è possibile. Le parafarmacie sono formalmente reparti di esercizi di esercizi commerciali (vicinato, medie e grandi strutture). La titolarità di un esercizio di commerciale può essere vantata anche da un farmacista. Tale soggetto comunicherà i nominativi dei farmacisti presenti nel reparto parafarmacia.
Nascerebbero problemi se lo stesso farmacista indicasse se stesso come responsabile della parafarmacia, in quanto il titolare responsabile deve “presidiare” la farmacia.
Incollo parte dell’allegato 1 del DM 09/03/2012 (g.u. 95 del 23/04/12)
c. Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, all'Agenzia italiana del farmaco, alla regione o provincia autonoma, al comune e alla azienda unita' sanitaria locale (di seguito AUSL) dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attivita' di vendita dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto ed effettuare le ulteriori comunicazioni previste dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 recante: «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2005, n.
2.
d. Il titolare dell'esercizio deve comunicare alla AUSL e all'ordine dei farmacisti territorialmente competente, al momento dell'entrata in servizio, le generalita' del farmacista o dei farmacisti operanti nell'esercizio medesimo con l'indicazione del farmacista responsabile del reparto, comunicando tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio.
e. Il nominativo del farmacista responsabile deve essere reso noto agli utenti.
Magari puoi sentire anche l'Ordine di zona se ci sonn problemi di incompatibilità deontologica.
Per ciò che riguarda la maturazione del requisito professionale del commercio/somministrazione alimenti tramite l’esperienza professionale come addetto alla vendita diretta di prodotti agricoli, è ragionevole rispondere in modo affermativo.
Con il d.lgs. 59/2010 l’accento è posto sull’esperienza maturata in imprese del settore alimentare.
Il MiSE ha chiarito che anche gli artigiani maturano i requisiti (vedi panificazione) e in modo più timido aggiunge la stessa cosa anche per il settore agricolo (vedi risoluzione in allegato).