Data: 2020-05-07 09:29:16

Servizio di manicure e pedicure unicamente presso il domicilio del cliente

Buongiorno, Vi risulta che l'attività di servizi di manicure e pedicure da effettuarsi esclusivamente presso il domicilio del cliente, quindi senza avere una sede fissa, sia consentita? Il suap dice assolutamente che non è consentita.
Grazie a chi mi potrà rispondere

riferimento id:54060

Data: 2020-05-07 10:22:49

Re:Servizio di manicure e pedicure unicamente presso il domicilio del cliente


Buongiorno, Vi risulta che l'attività di servizi di manicure e pedicure da effettuarsi esclusivamente presso il domicilio del cliente, quindi senza avere una sede fissa, sia consentita? Il suap dice assolutamente che non è consentita.
Grazie a chi mi potrà rispondere
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Certo che è consentita. E' vietata la forma itinerante ma NON quella a domicilio (anche se svolta esclusivamente con tale modalità)

riferimento id:54060

Data: 2020-05-07 11:45:18

Re:Servizio di manicure e pedicure unicamente presso il domicilio del cliente

Secondo mia conoscenza, comunque, deve avere una sede dell'attività e poi svolgere anche quella a domicilio.

riferimento id:54060

Data: 2020-05-07 12:52:18

Re:Servizio di manicure e pedicure unicamente presso il domicilio del cliente


Secondo mia conoscenza, comunque, deve avere una sede dell'attività e poi svolgere anche quella a domicilio.
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Quale sarebbe la norma?
Per vietare occorre che vi sia una norma ...

riferimento id:54060

Data: 2020-05-07 20:46:13

Re:Servizio di manicure e pedicure unicamente presso il domicilio del cliente

In Abruzzo mi pare  la l.r. 59/2010 sugli estetisti ed acconciatori

riferimento id:54060

Data: 2020-05-12 07:52:33

Re:Servizio di manicure e pedicure unicamente presso il domicilio del cliente



Secondo mia conoscenza, comunque, deve avere una sede dell'attività e poi svolgere anche quella a domicilio.
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Quale sarebbe la norma?
Per vietare occorre che vi sia una norma ...
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Il Suap interpellato ha così interpretato il regolamento della regione Toscana n.12/R del 2014, all'art. 2bis.

riferimento id:54060

Data: 2020-05-12 15:50:31

Re:Servizio di manicure e pedicure unicamente presso il domicilio del cliente

sì, sarebbe l'art. 4, comma 2-bis del DPGR n. 47R/2007, come introdotto dal DPGR n. 12R/2014

La diatriba se un imprenditore artigiano estetista possa lavorare solo in modalità al domicilio senza avere una sede operativa fissa, viene da lontano.
La normativa generale sull'artigianato non lo vieta.

Legge n. 1/90, art. 4, comma 5
L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

Ricordiamo l’art. 10 della LR toscana n. 53/2008 (in materia di artigianato)

Art. 10 - Svolgimento dell’attività artigiana
1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

Criterio restrittivo NON in linea con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 59/2010, DL 138/2011, DL 1/2012: vietato esercitare attività di estetista a domicilio se non si ha un'attività in sede fissa già abilitata.
[b]Criterio non restrittivo in linea con le norme citate sopra citate[/b](per come la vedo io imprenscindibili): posso esercitare attività di estetista a domicilio senza avere un'attività fissa, limitandomi (in Toscana) alle sole prestazioni di manicure pedicure e make-up. Resta inteso che si dovrà garantire condizioni igienico-sanitarie oggettive, avere i requisiti professionali e presentare una SCIA al comune dove si trova la sede legale

riferimento id:54060

Data: 2020-05-12 16:12:30

Re:Servizio di manicure e pedicure unicamente presso il domicilio del cliente


sì, sarebbe l'art. 4, comma 2-bis del DPGR n. 47R/2007, come introdotto dal DPGR n. 12R/2014

La diatriba se un imprenditore artigiano estetista possa lavorare solo in modalità al domicilio senza avere una sede operativa fissa, viene da lontano.
La normativa generale sull'artigianato non lo vieta.

Legge n. 1/90, art. 4, comma 5
L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

Ricordiamo l’art. 10 della LR toscana n. 53/2008 (in materia di artigianato)

Art. 10 - Svolgimento dell’attività artigiana
1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

Criterio restrittivo NON in linea con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 59/2010, DL 138/2011, DL 1/2012: vietato esercitare attività di estetista a domicilio se non si ha un'attività in sede fissa già abilitata.
[b]Criterio non restrittivo in linea con le norme citate sopra citate[/b](per come la vedo io imprenscindibili): posso esercitare attività di estetista a domicilio senza avere un'attività fissa, limitandomi (in Toscana) alle sole prestazioni di manicure pedicure e make-up. Resta inteso che si dovrà garantire condizioni igienico-sanitarie oggettive, avere i requisiti professionali e presentare una SCIA al comune dove si trova la sede legale
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Grazie mille, proverò ad insistere con il suap. Vi faccio sapere

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