Sottopongo all'attenzione degli esperti la seguente problematica:
premetto che in regione Friuli Venezia - Giulia la materia del commercio è disciplinata dalla L.R. n. 29/2005.
Una media struttura di vendita con superficie superiore ai 400 m (soggetta quindi ad autorizzazione ex art. 12) viene concessa in affitto di ramo d'azienda, dietro pagamento di canone annuo, dalla società A, titolare dell'autorizzazione, alla società B (in qualche maniera facente parte della holding della società A). La durata del contratto è annuale, rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo disdetta. La società B presenta regolarmente Scia di subingresso. Nel contratto è espressamente previsto l'impossibilità per la società B di subaffittare l'impresa senza il consenso della società A e che in caso di scioglimento del vincolo la società B restituirà l'azienda libera da vincoli alla società A.
Ora, passato qualche anno, si rivolge a me un intermediario delle due società comunicando l'intenzione di cessare la società A e di "assegnare la licenza direttamente alla società B in maniera tale che possiamo annullare il fitto di ramo".
Quale adempimento è posto in capo al locale ufficio commercio? Che ne è dell'autorizzazione originaria se la società A cessa di esistere anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 39 co. 5?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione dedicata.
Alessandro
In teoria non sono previsti adempimenti. Sta solo variando il presupposto del subingresso ma il subingresso resta lo stesso. La fattispecie non è frequente ma capita, ad esempio, nel settore del commercio su AAPP: prima provano con un affitto di azienda e poi vanno verso la compravendita d’azienda se le condizioni piacciono.
Al limite puoi indicare di effettuare una mera comunicazione informativa. Rammenta che non è dovuta.
L’autorizzazione originaria è un bene immateriale, oggi un file firmato digitalmente, che devi valutare nella sostanza: l’impresa resta abilitata senza soluzione di continuità. Ciò che abilità l’impresa B è una SCIA di subingresso (quale sia il presupposto di subingresso non è rilevante). Detto questo, il resto sono modalità operative tue specifiche e ti puoi organizzare come vuoi