Data: 2020-05-07 07:00:58

Affitto del ramo d'azienda e vicende del titolo

Sottopongo all'attenzione degli esperti la seguente problematica:
premetto che in regione Friuli Venezia - Giulia la materia del commercio è disciplinata dalla L.R. n. 29/2005.
Una media struttura di vendita con superficie superiore ai 400 m (soggetta quindi ad autorizzazione ex art. 12) viene concessa in affitto di ramo d'azienda, dietro pagamento di canone annuo, dalla società A, titolare dell'autorizzazione, alla società B (in qualche maniera facente parte della holding della società A). La durata del contratto è annuale, rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo disdetta. La società B presenta regolarmente Scia di subingresso. Nel contratto è espressamente previsto l'impossibilità per la società B di subaffittare l'impresa senza il consenso della società A e che in caso di scioglimento del vincolo la società B restituirà l'azienda libera da vincoli alla società A.
Ora, passato qualche anno, si rivolge a me un intermediario delle due società comunicando l'intenzione di cessare la società A e di "assegnare la licenza direttamente alla società B in maniera tale che possiamo annullare il fitto di ramo".
Quale adempimento è posto in capo al locale ufficio commercio? Che ne è dell'autorizzazione originaria se la società A cessa di esistere anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 39 co. 5?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione dedicata.
Alessandro

riferimento id:54058

Data: 2020-05-07 12:31:05

Re:Affitto del ramo d'azienda e vicende del titolo

In teoria non sono previsti adempimenti. Sta solo variando il presupposto del subingresso ma il subingresso resta lo stesso. La fattispecie non è frequente ma capita, ad esempio, nel settore del commercio su AAPP: prima provano con un affitto di azienda e poi vanno verso la compravendita d’azienda se le condizioni piacciono.

Al limite puoi indicare di effettuare una mera comunicazione informativa. Rammenta che non è dovuta.

L’autorizzazione originaria è un bene immateriale, oggi un file firmato digitalmente, che devi valutare nella sostanza: l’impresa resta abilitata senza soluzione di continuità. Ciò che abilità l’impresa B è una SCIA di subingresso (quale sia il presupposto di subingresso non è rilevante). Detto questo, il resto sono modalità operative tue specifiche e ti puoi organizzare come vuoi

riferimento id:54058
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it