Salve a tutti,
Succede che sia stata presentata pratica suap con istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art.87 del D.Lgs.259/2003 (di approvazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, finalizzato alla realizzazione dell’impianto di telefonia mobile e, che trascorsi i 90 giorni, senza che l'amministrazione abbia attivato l'art.10 bis delle legge 241/90, si sia formato il silenzio assenso. Alla comunicazione di inizio lavori, il Responsabile pro tempore, ha comunicato la sospensione dei medesimi, per delle carenze documentali, provvedendo altresì a contestare il silenzio assenso per la mancanza di un valido titolo autorizzativo in presenza di interessi inerenti l'ambiente/paesaggio e salute pubblica (l’ARPA non si è espressa). La società, di conseguenza, in primo luogo richiede senza esisto l'annullamento in autotutela della sospensione e successivamente notifica ricorso al TAR.
L'Ente vorrebbe evitare la costituzione in giudizio e nel frattempo intende comunicare alla società, sempre in merito alla richiesta di annullamento in autotutela, la sospensione del termini procedimentali ai sensi dell’art.67 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 fissati, dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Pensate sia legittimo?
Salve a tutti,
Succede che sia stata presentata pratica suap con istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art.87 del D.Lgs.259/2003 (di approvazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, finalizzato alla realizzazione dell’impianto di telefonia mobile e, che trascorsi i 90 giorni, senza che l'amministrazione abbia attivato l'art.10 bis delle legge 241/90, si sia formato il silenzio assenso. Alla comunicazione di inizio lavori, il Responsabile pro tempore, ha comunicato la sospensione dei medesimi, per delle carenze documentali, provvedendo altresì a contestare il silenzio assenso per la mancanza di un valido titolo autorizzativo in presenza di interessi inerenti l'ambiente/paesaggio e salute pubblica (l’ARPA non si è espressa). La società, di conseguenza, in primo luogo richiede senza esisto l'annullamento in autotutela della sospensione e successivamente notifica ricorso al TAR.
L'Ente vorrebbe evitare la costituzione in giudizio e nel frattempo intende comunicare alla società, sempre in merito alla richiesta di annullamento in autotutela, la sospensione del termini procedimentali ai sensi dell’art.67 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 fissati, dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Pensate sia legittimo?
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Se c'è ricorso al TAR non ha più senso comunicare la sospensione. Sarà in giudice a disporre.
Potrete difendervi sospendendo applicazione del 103
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg
Altrimenti non vi costituite e state alla decisione del giudice