Buonasera,
Chiedo cortesemente di conoscere quali siano le modalità di svolgimento dei consigli comunali in questo momento di emergenza epidemiologica. DL 19/2020 e DPCM 26.4.2020 dettano norme specifiche o è sufficiente il rispetto della distanza e utilizzo degli strumenti individuali di protezione (guanti e mascherine) da parte dei partecipanti ? Grazie
Buonasera,
Chiedo cortesemente di conoscere quali siano le modalità di svolgimento dei consigli comunali in questo momento di emergenza epidemiologica. DL 19/2020 e DPCM 26.4.2020 dettano norme specifiche o è sufficiente il rispetto della distanza e utilizzo degli strumenti individuali di protezione (guanti e mascherine) da parte dei partecipanti ? Grazie
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (20A02357) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg
Art. 73
Semplificazioni in materia di organi collegiali
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
2. ((Per lo stesso periodo)) previsto dal comma 1, i presidenti
degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche
articolati su base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi
del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute
dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non
sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la
certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.
((2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove
tale modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari
interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.))
3. ((Per lo stesso periodo previsto dal comma 1)) e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, ((commi 8 e
55)), della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle
assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. ((Per lo stesso periodo)) previsto dal comma 1, le associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni, ((nonche' le
societa', comprese le societa' cooperative ed i consorzi,)) che non
abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente
fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.