Data: 2020-05-02 16:49:51

Ricevuta ex art.18 bis legge 241/90

18-bis. Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni ( 1 )

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata [b]immediatamente[/b], [i]anche in via telematica[/i], una [b]ricevuta[/b], che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. [u]Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8[/u], essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. [u]La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione[/u]. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Simone nei suoi video e commenti dice spesso che è sbagliato quel che fanno molte PPAA nel predeterminare il responsabile del procedimento per i vari procedimenti anziché indicarlo volta per volta per singolo procedimento/pratica in base all’assegnazione fatta dal Dirigente.

Come coniugare tutto ciò con un’unica ricevuta che valga anche come avvio di procedimento?

Quanto alla “data di protocollo” come fare nel caso che il documento (istanza o altro) non arrivi tramite un portale che genera in automatico il Protocollo ma tramite pec inviata magari ad uffici chiusi ?

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