Ordinanza regionale 537 del 30 aprile 2020
https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/20204302142-ordinanza-regionale-537-del-30-aprile-2020/anci.lombardia.it
https://anci.lombardia.it/documenti/9898-ord_537_30aprile2020.pdf
Al punto "1.2 Commercio al dettaglio" si precisa:
"B) ...si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso…"
"C) I mercati scoperti possono aprire (…) 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
Quindi NON è obbligatorio, giusto? Grazie
In attesa di più autorevoli pareri... dico la mia.
Per come scritta l'ordinanza RACCOMANDA e NON PRESCRIVE la misurazione.
Anche sul sito di Regione viene ribadita la raccomandazione: [url=https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti]https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti[/url]
Tale raccomandazione era contenuta anche nella precedente ORDINANZA n. 528 del 11/04/2020 (punto 1.2 lettera f).
D'altra parte il DPCM 26/04/2020 (ma anche i precedenti) dispone che [u]sull’intero territorio nazionale [/u] i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio...
Segnalo inoltre alcuni punti interessanti dell'ordinanza:
[i]1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
Ogniqualvolta ci si rechi [b]fuori dall’abitazione[/b], vanno adottate
tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a
proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la
mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento
a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una
puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale
esterna deve comunque essere mantenuta la distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. [u]Non sono
soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché
i soggetti con forme di disabilità non compatibili con
l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti[/u].[/i]
Tale disposizione non è prevista dal DPCM 26/04/2020
1.2 lettera C) punto 2: [i]individuazione da parte del Comune di un «[b]Covid Manager[/b]» per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni[/i];
Sarebbe utile avere indicazioni sui requisiti di questa figura, e delle responsabilità a cui va incontro...
Inoltre
[i]Restano sospesi:
- le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
- le sagre[/i].
1.3 lettera B) [i]è consentita l’attività da parte degli [b]esercizi di toelettatura degli animali di compagnia[/b], purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale – toelettatura - ritiro animale», utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale[/i];
1.3 lettera C) è fatto obbligo ai [b]concessionari di slot machines[/b] di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, [b]a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti[/b].